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Sentenza

Sentenza n. 5599/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1214/2024 pubbl. il 15/05/2024 RG n. 4913/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202601257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1214/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1214/2024, pubblicata il 15 maggio 2024 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio annuo di 500 euro tramite carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per un totale di 1.500 euro. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo, nonostante la notifica del 29 ottobre 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’azione di ottemperanza era ammissibile e tempestiva, che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’amministrazione non ha fornito prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se il termine biennale previsto dal titolo per fruire del beneficio è decorso, l’amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, pari a 1.500 euro, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all’inerzia amministrativa e non può essere invocato per sottrarsi all’obbligo. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, senza compenso, incaricato, in caso di ulteriore inadempimento, di provvedere anche all’allocazione delle somme in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 500 euro, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con riguardo al caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per proporre l’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale richiamato dall’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    L’azione è stata proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 3 anni scolastici (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), per un totale di € 1.500,00.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio annuo di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, riconosciuto per i tre anni scolastici oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione, nel caso deciso, degli obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando il giudicato riconosce un beneficio fruibile entro un termine e tale termine è decorso per effetto dell’inerzia dell’amministrazione, l’amministrazione non può avvalersi del proprio inadempimento per sottrarsi alla prestazione: deve erogare il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, attribuendogli i compiti necessari a rendere effettivo il pagamento, inclusa l’allocazione delle somme in bilancio; la mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non giustifica l’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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