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Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 019 2024 90024158 50/000 di data 15 marzo 2024, emessa dall''Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, nella parte in cui è stato chiesto il pagamento della somma di € 457.631,97 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna indicata nella cartella di pagamento della Regione n. 019 2020 72800463 23/000 (notificata il 4 febbraio 2009);

Giustizia amministrativa202400343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per euro 457.631,97, relativa a prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna lattiera 2006/2007

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore e agente riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo: difetto di motivazione e incomprensibilità dell'atto, poiché esso indicava il 2008/2009 quale anno di riferimento mentre gli importi risultavano riferibili alla campagna 2006/2007; illegittimità dei criteri nazionali di calcolo del prelievo supplementare per contrasto con il diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo ai meccanismi di compensazione nazionale e di rimborso delle eccedenze; inattendibilità dei dati relativi alla produzione nazionale di latte e conseguente difetto di istruttoria, anche alla luce di un'ordinanza penale concernente tali dati; mancata detrazione delle somme eventualmente recuperate mediante compensazione con aiuti PAC; prescrizione del credito, per decorso del termine decennale e, in subordine, del termine quadriennale previsto dal regolamento europeo in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'Amministrazione ha contestato le censure, producendo documentazione sul procedimento di determinazione e riscossione del prelievo, sulla rateizzazione richiesta dalla ricorrente e sui recuperi già contabilizzati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al difetto di motivazione, ha rilevato che, nonostante l'indicazione dell'anno 2008 nella cartella, la documentazione contabile, il Registro Debitori, i dati di iscrizione a ruolo e il numero dell'atto consentivano di identificare senza incertezza il debito come riferito alla campagna 2006/2007; l'anno indicato nella cartella corrispondeva all'anno di formazione del ruolo, non all'anno di inizio della campagna. Le contestazioni sull'an e sul quantum del prelievo sono state ritenute non proponibili per la prima volta contro l'intimazione, trattandosi di questioni attinenti agli atti presupposti, ormai divenuti inoppugnabili. In particolare, il precedente giudizio promosso dalla ricorrente sui provvedimenti di compensazione e determinazione del prelievo si era concluso con perenzione non opposta dalla stessa, con conseguente definitività degli atti. Il TAR ha inoltre affermato che le successive sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'incompatibilità di alcuni aspetti della disciplina italiana delle quote latte non consentono di rimettere in discussione un accertamento amministrativo definitivo: il contrasto con il diritto UE determina, in linea generale, annullabilità e non nullità dell'atto, sicché il vizio deve essere dedotto nel termine decadenziale, salva la possibilità per l'Amministrazione di riesaminare l'atto in autotutela. La censura fondata sull'inattendibilità dei dati è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro la determinazione originaria del debito, ormai non contestabile; comunque, le indagini penali o governative non sono state ritenute sufficienti a trasferire sull'Amministrazione l'onere di dimostrare nuovamente la correttezza di tutti i dati utilizzati. È stata respinta anche la doglianza relativa agli aiuti PAC, poiché generica e smentita dalla documentazione AGEA, dalla quale risultava la contabilizzazione e detrazione dei recuperi già effettuati. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: il prelievo supplementare costituisce un'obbligazione unitaria, non periodica, soggetta alla prescrizione decennale; il decorso è stato interrotto dagli atti di riscossione e sospeso durante i giudizi impugnatori, anche quando promossi dal debitore, nonché durante i periodi di sospensione legale. La rateizzazione richiesta e riconosciuta dalla ricorrente, con espresso riconoscimento del debito, confermava inoltre la persistente attività di recupero del credito. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009

    per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione

    La disposizione disciplina le intimazioni di pagamento e prevede, secondo il testo richiamato, un periodo di sospensione legale della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019.

  • art. 8-ter, commi 2 e 4, d.l. 5/2009

    importi accertati come dovuti

    La ricorrente ha invocato la norma per sostenere che l'iscrizione nel Registro dei debiti e la rateizzazione dovessero riguardare importi effettivamente accertati; il TAR ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta contro la determinazione originaria del debito ormai definitiva.

  • art. 8-ter, comma 5, d.l. 5/2009

    La ricorrente ha invocato la disposizione per ottenere la detrazione dal prelievo delle somme compensate con aiuti PAC; il TAR ha escluso la violazione, rilevando che i recuperi risultavano già contabilizzati e detratti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea comporta, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità sono tassative e il contrasto con il diritto UE non vi rientra; la nullità può configurarsi quando sia incompatibile con il diritto UE la stessa norma interna attributiva del potere.

  • art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/95

    La ricorrente ha invocato il termine quadriennale per gli importi qualificati come sanzioni amministrative o revoche di vantaggi indebitamente ottenuti; il TAR ha ritenuto applicabile, per l'obbligazione principale relativa al prelievo supplementare, la prescrizione decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Il termine quinquennale per le obbligazioni periodiche non si applica al prelievo supplementare, che è un'obbligazione unitaria, suscettibile di adempimento anche uno actu.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio

    La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche quando l'iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore in un giudizio impugnatorio.

  • art. 2945, commi 1 e 2, c.c.

    Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; ... la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio

    Nei giudizi impugnatori la prescrizione resta sospesa durante la pendenza del giudizio; tale effetto è stato ritenuto operante anche quando il giudizio sia promosso dal debitore e non viene meno retroattivamente per estinzione o perenzione.

  • art. 2935 c.c.

    La pendenza di un giudizio impugnatorio promosso dal debitore costituisce, per l'Amministrazione, un impedimento all'esercizio del diritto di credito e impedisce il decorso della prescrizione.

  • art. 1310 c.c.

    In ragione della solidarietà tra produttori e acquirenti, gli atti interruttivi notificati agli acquirenti producono effetti interruttivi anche nei confronti dei produttori.

  • art. 68 d.l. 18/2020 e successive modificazioni

    La norma è stata richiamata quale base della sospensione legale della prescrizione nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    La regola secondo cui l'effetto interruttivo del giudizio viene meno se il processo si estingue non è stata ritenuta applicabile alle controversie impugnatorie amministrative relative alla riscossione del prelievo.

  • regolamenti europei in materia di quote latte

    Le successive pronunce della Corte di giustizia hanno evidenziato l'incompatibilità con il diritto UE di alcuni criteri nazionali di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e di rimborso delle eccedenze, senza però consentire la riapertura di accertamenti amministrativi ormai definitivi.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto esecutivo o di riscossione non consente, di regola, di contestare per la prima volta la legittimità, l'an o il quantum dell'atto amministrativo presupposto quando quest'ultimo sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell'Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non una nullità; il vizio deve pertanto essere dedotto entro il termine decadenziale, salvo che l'incompatibilità riguardi la stessa norma interna attributiva del potere, ipotesi nella quale può configurarsi il difetto assoluto di attribuzione.
  • Una successiva sentenza della Corte di giustizia che accerti l'incompatibilità di una disciplina nazionale con il diritto dell'Unione non impone, in applicazione del principio di certezza del diritto, la riapertura di un provvedimento amministrativo ormai definitivo, ferma la possibilità di un riesame in autotutela nei casi e alle condizioni riconosciuti dall'ordinamento.
  • Le contestazioni sull'attendibilità dei dati posti a fondamento di un accertamento amministrativo definitivo non possono essere introdotte per la prima volta contro l'atto esecutivo; inoltre, indagini penali o amministrative che esprimano dubbi sulla generalità del sistema di rilevazione non trasferiscono automaticamente sull'Amministrazione l'onere di provare nuovamente la correttezza di ogni dato utilizzato.
  • Il prelievo supplementare sulle quote latte costituisce un'obbligazione unitaria, non periodica, soggetta alla prescrizione decennale; il termine non decorre durante la pendenza del giudizio impugnatorio relativo alla pretesa, anche se promosso dal debitore, e gli atti notificati ai soggetti solidalmente obbligati possono produrre effetti interruttivi nei confronti degli altri coobbligati.
  • L'erronea indicazione dell'annualità nella cartella o nell'intimazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto quando gli elementi complessivi del procedimento, della contabilità e della documentazione consentano al destinatario di identificare con certezza il debito azionato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneNullità del provvedimentoDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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