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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Bari, Sezione 1

per l’annullamento - della graduatoria definitiva affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di -OMISSIS- in data 16 maggio 2024, relativa al bando di concorso generale n. -OMISSIS- indetto dal Comune di -OMISSIS- per l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente n. 7 punti, anziché un numero di punteggio superiore, e dei relativi provvedimenti di approvazione della stessa al fine del conseguente corretto collocamento della ricorrente nella graduatoria definitiva sulla base del punteggio ad Ella legittimamente spettante; 2) degli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali gli atti istruttori, le valutazioni e la graduatoria provvisoria relativa al medesimo concorso; 3) del punteggio, delle valutazioni, dei giudizi e di tutte le determinazioni con cui la commissione ERP ha erroneamente e/o illegittimamente valutato i titoli della Ricorrente attribuendo punteggi inferiori a quelli spettanti o, addirittura, omettendone la valutazione.

Giustizia amministrativa202400874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 7 punti anziché il punteggio ritenuto spettante

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e gli atti presupposti, deducendo l'erronea valutazione dei propri titoli e la mancata attribuzione di punteggi previsti dal bando. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento di 6 punti per il provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole, relativo al criterio A15, e di 2 punti per l'abitazione in locale antigienico da più di due anni, relativo al criterio A10. Ha chiesto il conseguente ricalcolo del punteggio e il corretto collocamento in graduatoria. Nel corso del giudizio erano state inoltre affrontate le modalità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ammessi alla graduatoria, autorizzandosi la notificazione per pubblici proclami. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa ai 6 punti del criterio A15 e di non avere più un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio, in ragione dell'imminente pubblicazione di un nuovo bando ERP, dell'assegnazione dei primi venti alloggi, della composizione del nucleo familiare e dell'indisponibilità di alloggi adeguati. Ha pertanto chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla richiesta della ricorrente in applicazione del principio dispositivo. Non ha esaminato nel merito le censure relative all'attribuzione dei punteggi per lo sfratto per morosità incolpevole e per l'alloggio antigienico. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti. Il Collegio ha confermato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ha liquidato al suo difensore euro 1.400,00, oltre accessori di legge, a carico dell'Erario.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante il sito istituzionale del Comune, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

  • artt. 28, comma 3, e 51, comma 1, c.p.a.

    Sono richiamati con riferimento alle possibili modalità di individuazione e chiamata in giudizio dei controinteressati.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina il patrocinio a spese dello Stato e costituisce il fondamento della liquidazione del compenso professionale al difensore della ricorrente a carico dell'Erario.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la perdita di utilità intervenga nel corso del giudizio e sia dichiarata dalla parte ricorrente.
  • In applicazione del principio dispositivo, quando la parte ricorrente dichiara motivatamente il sopravvenuto difetto di interesse e chiede la declaratoria di improcedibilità, il giudice può definire il giudizio senza esaminare le censure di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può derivare, tra l'altro, dal venir meno dell'utilità concreta dell'eventuale accoglimento a causa dell'esaurimento degli effetti pratici della graduatoria o dell'imminente apertura di una nuova procedura amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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