Cassazione Penale, Sentenza n. 15930/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura custodiale disposta dal GIP per il reato di concorso nel favoreggiamento della latitanza di Abbruzzese Leonardo, con aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il ricorso si articolava in due motivi principali: 1) difetto di motivazione e mancata risposta alle censure difensive, lamentando che il Tribunale avesse semplicemente ripetuto argomenti riferiti ad altri coindagati senza specificare la condotta del ricorrente; 2) violazione di legge, travisamento dei fatti e mancanza di elementi per ritenere la conoscenza dello status di latitante e la partecipazione al favoreggiamento (contestando l'importanza attribuita a colloqui del 17 e 18 ottobre 2023, al trasferimento in ambulanza e allo spostamento bagagli), nonché censurando la valutazione delle esigenze cautelari e l'assenza di considerazione per misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame ricostruisse in modo lineare e completo la vicenda, sulla base di elementi convergenti: videoriprese della villa, intercettazioni (anche tramite trojan), analisi dei localizzatori dei veicoli, tabulati telefonici e celle agganciate. Da tali elementi è stato ritenuto provato il ruolo attivo del ricorrente e del figlio sin dal trasferimento del latitante (viaggio a bordo della Fiat Punto che precedeva l'ambulanza), l'ospitalità nella villa di famiglia e la copertura dei movimenti con modalità a staffetta. La Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale e ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., il grave pericolo di reiterazione e la necessità di recidere i rapporti tra le famiglie. Per queste ragioni l'ordinanza è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso (contestata la motivazione). Nel testo la Corte non individua profili di contraddittorietà tali da vizificare l'ordinanza; la critica difensiva è ritenuta generica.
art. 378 cod. pen.
Richiamato nel ricorso tra le doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti; la Corte non accoglie il vizio di qualificazione sostenuto dalla difesa, confermando invece gli elementi probatori a supporto dell'imputazione.
art. 416‑bis e art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
L'ordinanza ha applicato l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ritenendo che l'aiuto al latitante, capo-clan noto nel territorio, costituisca ausilio all'associazione mafiosa sia oggettivamente (favorendo l'operatività dell'associazione) sia soggettivamente (consapevolezza e volontà di favorire il capo). La Corte richiama la giurisprudenza consolidata su questo punto.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per la presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari; la gravità dei fatti, il ruolo attivo e la vicinanza temporale hanno giustificato la misura cautelare più afflittiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le decisioni cautelari possono essere confermate se fondate su elementi convergenti (videoriprese, intercettazioni, localizzatori, tabulati/celle): l'unità di più fonti prova può supplire all'assenza di una prova singola definitiva.
- Per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è rilevante non solo l'aiuto materiale al latitante ma anche la consapevolezza della caratura mafiosa del soggetto favorito; prove indirette e circostanziali (colloqui intercettati, rapporti tra famiglie, documenti trovati nella dimora) possono essere valutate in tal senso.
- Le censure generiche sulla mancanza di motivazione o sul travisamento dei fatti sono frequentemente ritenute inammissibili se non indicano punti specifici e incongruenze manifeste nell'ordinanza impugnata.
- Per contrastare un provvedimento cautelare confermato, il rimedio efficace consiste nel dimostrare specifici errori logico-giuridici o nuovi elementi concreti che incidano sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, rischio di fuga), o proporre misure alternative congrue e documentate.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. rende più agevole per il giudice la conferma di misure cautelari quando i fatti sono gravi, recenti e con modalità esecutive suggestive di rischio per l'ordine: per superarla è necessario fornire elementi di segno contrario solidi e attuali.
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