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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) con concorso (art. 110, 81 c.p.) e aggravanti per metodo mafioso (art. 416-bis) e finalità di agevolazione del sodalizio. Il ricorrente censura: 1) violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione sui gravi indizi in relazione alla fittizia intestazione (sostiene che le intercettazioni non provano il suo ruolo né la caratura criminale del Di Caprio né una sua partecipazione antecedente all'intestazione); 2) mancanza di motivazione in ordine alle aggravanti mafiose e alla finalità di agevolazione del clan; 3) omessa motivazione sull'insussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti esposti: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia adeguatamente motivato il nesso temporale e causale tra l'intestazione fittizia (reato istantaneo perfezionato al momento dell'attribuzione formale) e le condotte successive di gestione/partecipazione, né abbia dimostrato un previo accordo dell'Albano con gli interponenti idoneo ad integrare il concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Inoltre la Corte ha rilevato la mancata valutazione delle censure difensive relative alle aggravanti per metodo mafioso e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari; per tali carenze ha disposto il rinvio per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte richiama che per configurare concorso nell'intestazione fittizia serve dimostrare un accordo preventivo dell'extraneus con l'interponente

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Riguarda il concorso di più persone e l'applicazione delle pene; citato nell'imputazione congiunta delle fattispecie

  • art. 512-bis cod. pen.

    Delitto di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia): la Corte ribadisce la natura istantanea del reato, che si consuma al momento dell'intestazione fittizia, con effetti permanenti; per ricondurre a reato successivi atti di gestione occorre prova di nuove intestazioni o di preesistente accordo volto all'elusione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa; la Corte osserva che l'aggravante per metodo mafioso richiede motivazione specifica e non è stata adeguatamente valutata dal Tribunale del riesame

  • art. 648-bis e 648-ter cod. pen.

    artt. 648-bis e 648-ter c.p.

    Reati di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita: richiamati come finalità agevolative che l'intestazione fittizia potrebbe favorire

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2-ter) e d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 26, comma 2)

    legge 31/05/1965 n.575 art.2-ter; d.lgs. 159/2011 art.26, comma 2

    Norme sulla presunzione di interposizione fittizia per coniuge/parenti e sulla prevenzione patrimoniale; la Corte ricorda che l'intestazione a congiunti non esclude automaticamente il reato ma richiede verifica della capacita' elusiva dell'operazione

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la competenza per il riesame e le conseguenze del rinvio per nuovo giudizio

Massime di principio

  • Il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) è istantaneo: si valuta al momento della fittizia attribuzione della titolarità; atti gestori successivi non provano di per sé la fittizia intestazione originaria se non emergono nuove intestazioni o un accordo preventivo.
  • Per ritenere un soggetto concorso nell'intestazione fittizia come "extraneus" occorre dimostrare un previo accordo con l'interponente o elementi che costituiscano indici chiari di partecipazione all'operazione elusiva (non basta la mera gestione o contiguità successiva).
  • L'attribuzione di aggravanti per metodo mafioso richiede una motivazione specifica che colleghi le condotte contestate alla struttura e all'azione del sodalizio; la loro mera evocazione senza istruttoria e argomentazione non regge in sede di impugnazione.
  • Nel giudizio cautelare il tribunale del riesame deve valutare sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari; la mancata disamina di entrambi gli aspetti o di censure rilevanti può portare all'annullamento e al rinvio.
  • La presenza di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori è utile ma va collegata temporalmente e fattualmente alla condotta di reato tipizzata: conversazioni posteriori all'intestazione non sono automaticamente prova dell'elemento soggettivo necessario per il 512-bis.

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