Sentenza del 22/01/2020 n. 1303 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF per il 2006 con rettifica del reddito di Euro 58.329,00 rispetto ai 14.819,00 dichiarati; rettifica fondata su accertamenti bancari che evidenziavano versamenti in contanti per complessivi Euro 35.000,00 in favore della società 2C S.r.l., di cui il C. era socio (quota 25%), e sulla mancata prova da parte del contribuente che tali versamenti non fossero riferibili ad operazioni imponibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in forza della definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016, art. 6 (convertito con L. n.225/2016), attuata mediante la rinuncia al ricorso e il deposito della documentazione comprovante l'integrale pagamento secondo il piano di rateizzazione approvato. Non è stata statuita alcuna pronuncia sulle spese di merito (la disciplina delle spese è assorbita dalla definizione agevolata) e la Corte ha altresì dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato in occasione dell'iscrizione a ruolo.
Norme richiamate
Decreto Legge n.193/2016, art. 6
Consente la definizione agevolata della lite mediante adesione con rinuncia al ricorso e pagamento secondo il piano concordato; produzione della prova del pagamento comporta estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.
Legge n.225/2016
conversione del D.L. n.193/2016
Ha convertito e modificato il D.L. n.193/2016, rendendo operativa la disciplina della definizione agevolata secondo i termini stabiliti.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis
Stabilisce che, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Giurisprudenza della Cassazione
ord. 3 ottobre 2018, n.24083; ord. 7 giugno 2018, n.14782
Conferma che la definizione agevolata incide sulla disciplina delle spese processuali e sull'impossibilità di richiedere ulteriori somme a titolo di contributo unificato dopo l'estinzione per adesione.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 consente di estinguere il contenzioso tributario se il ricorrente rinuncia al ricorso e dimostra il pagamento secondo il piano approvato; in tal caso il processo si estingue senza decisione sul merito.
- La rinuncia al ricorso come condizione della definizione è definitiva: chi aderisce ottiene la cessazione della lite ma perde la possibilità di ottenere pronunce favorevoli sul merito della pretesa tributaria.
- La definizione agevolata assorbe la disciplina delle spese: normalmente non si statuisce diversamente sulle spese di giudizio e non si richiedono rimborsi ulteriori derivanti dalla decisione di estinzione.
- In caso di adesione e pagamento regolare secondo il piano, non è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato all'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
- Dal punto di vista pratico, prima di aderire alla definizione agevolata è opportuno valutare il valore economico e le conseguenze (perdita della pronuncia sul merito, impatto su detrazioni/compensazioni future) e verificare la fattibilità del piano di pagamento.
- La definizione agevolata chiude il contenzioso ma non rimuove potenziali obblighi tributari già adempiuti né costituisce un accertamento favorevole: non crea precedenti vincolanti sul merito della posizione fiscale.
- È necessario conservare la documentazione che attesti l'effettivo pagamento secondo il piano di rateizzazione e la rinuncia al ricorso, poiché sono requisiti essenziali per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio.
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