Sentenza n. 4172/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera 292/23/CONS del 22 novembre 2023, conosciuta dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 1 dicembre 2023 e pubblicata nel sito internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 5 dicembre 2023 recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento adottato con delibera n. 664/09/CONS, come da ultimo modificato dalla delibera n. 455/19/CONS, in tema di rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui agli artt. 14 e 14-bis, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023”; - della delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, contenente il Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso anche non cognito; - della nota AGCOM del 26 gennaio 2024, recante ‘Offerta di servizio ai sensi dell’art. 14-bis dell’Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS e s.m.i.’; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A il 23\9\2024: - della “Relazione procedimento ottemperanza DAB” del 28 giugno 2023, presentata dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche alla riunione di Consiglio del 13 luglio 2023; - della “Relazione procedimento ottemperanza DAB” dell’8 novembre 2023, presentata dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche alla riunione di Consiglio del 22 novembre 2023; - del Verbale della seduta del Consiglio dell’Autorità del 22 novembre 2023; tutti trasmessi a RAI -Radiotelevisione Italiana S.p.A. a mezzo della nota del 18 giugno 2024 trasmessa a mezzo pec in data 19 giugno 2024 avente protocollo n. 0168705.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 292/23/CONS, recante la rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva DAB, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la nota di offerta del servizio e gli atti istruttori acquisiti con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui AGCOM, in esecuzione delle precedenti sentenze che avevano annullato la delibera n. 455/19/CONS per difetto di istruttoria e motivazione, ha rideterminato l’obbligo di cessione di capacità trasmissiva in 108 CU per RAI e in pari misura per i consorzi privati. Con il primo motivo ha sostenuto che la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri digitali dovesse ritenersi ormai conclusa, sia per l’adozione del piano nazionale delle frequenze DAB sia per la diffusione di piattaforme alternative e di ricevitori digitali, sicché sarebbe mancato il presupposto per imporre l’obbligo di cessione. Ha inoltre dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato violazione o elusione del giudicato, sostenendo che il riesercizio del potere avrebbe dovuto riguardare soltanto l’obbligo di RAI e non anche quello degli operatori privati, nonché che la quota di 108 CU imposta a RAI avrebbe pregiudicato la qualità del servizio pubblico e reso impossibile l’erogazione dell’informazione regionale, soprattutto in assenza dell’assegnazione della rete RN3. Con il quarto motivo ha censurato il mancato differimento del procedimento fino alla definizione del contenzioso sull’assegnazione delle frequenze e alla conclusione del nuovo contratto di servizio tra RAI e Ministero, deducendo l’illegittimità della mancata sospensione e ulteriori vizi di istruttoria e motivazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato le relazioni istruttorie e il verbale della seduta consiliare AGCOM acquisiti mediante accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la fase di avvio dei mercati, secondo l’art. 1, comma 1, lett. ee), del Regolamento DAB, termina solo al verificarsi cumulativo dei requisiti relativi alla copertura nazionale e locale e alla diffusione commerciale dei ricevitori digitali. AGCOM aveva svolto una specifica istruttoria, rilevando il mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura, in particolare per la rete RAI e per le reti locali, nonché delle soglie di diffusione dei ricevitori domestici e veicolari. L’adozione del piano nazionale delle frequenze costituisce soltanto una precondizione per il successivo conseguimento degli obiettivi di copertura e non determina automaticamente la cessazione della fase di avvio. Neppure l’utilizzo di piattaforme diverse dalla radiofonia digitale terrestre è stato ritenuto rilevante, poiché non supera il mancato verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento. Il TAR ha quindi ritenuto superflua l’istruttoria ulteriore genericamente richiesta dalla ricorrente. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo. In sede di riedizione del potere, l’Autorità può modificare anche aspetti della precedente regolazione non direttamente incisi dal giudicato, purché rispetti i limiti conformativi derivanti dalle sentenze di annullamento e assicuri coerenza e unità del nuovo assetto regolatorio. Il giudicato imponeva ad AGCOM di valutare adeguatamente l’incidenza della riduzione di capacità sul servizio pubblico e la sufficienza della capacità residua, non di limitare il riesercizio alla sola posizione di RAI. La scelta di fissare un obbligo paritario di 108 CU per RAI e per i consorzi privati è stata ritenuta coerente con il principio di parità di trattamento previsto dal Regolamento DAB. Non è stata dimostrata l’impossibilità di assicurare l’informazione regionale: l’art. 11, comma 2, del Regolamento consente a RAI di acquisire capacità trasmissiva dagli operatori locali mediante accordi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Inoltre, la stessa RAI aveva riconosciuto che i successivi provvedimenti ministeriali del 2025 avevano reso sostanzialmente equivalenti le reti RN1 e RN3. Il quarto motivo è stato respinto perché non esiste una norma che imponga la sospensione di un procedimento regolatorio generale in attesa della definizione di altri procedimenti o contenziosi. La delibera era stata adottata in ottemperanza a precedenti provvedimenti giurisdizionali; AGCOM aveva motivatamente respinto l’istanza di sospensione e aveva quantificato l’obbligo in modo cautelativo, assumendo come riferimento la rete meno favorevole per RAI. Nessuna norma imponeva inoltre all’Autorità di conformarsi preventivamente al futuro contratto di servizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 3.500 euro oltre accessori per ciascuna delle tre controparti vittoriose.
Norme richiamate
art. 2-bis, commi 7 e 9, d.l. 5/2001, convertito dalla l. 66/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della posizione della concessionaria del servizio pubblico e dell’assegnazione a RAI di un intero blocco di diffusione dei propri contenuti editoriali.
art. 24, comma 1, l. 112/2004
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano il quadro della radiodiffusione e dell’obbligo di cessione della capacità trasmissiva.
art. 1, comma 1, lett. ee), Regolamento DAB di cui alla delibera AGCOM n. 664/09/CONS
La “fase di avvio dei mercati” è il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Regolamento e il raggiungimento della copertura prevista e della diffusione commerciale dei ricevitori digitali nelle soglie indicate.
La fase di avvio cessa solo quando risultano raggiunti i requisiti regolamentari di copertura nazionale e locale e di diffusione dei ricevitori; la pianificazione delle reti non equivale al raggiungimento di tali obiettivi.
art. 2 Regolamento DAB di cui alla delibera AGCOM n. 664/09/CONS
Il regolamento definisce in modo equo, trasparente e non discriminatorio le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, garantendo parità di condizioni tra soggetti privati e concessionaria del servizio pubblico.
Il principio di parità di trattamento giustifica, nel nuovo assetto regolatorio, la fissazione dello stesso obbligo di cessione per RAI e per i consorzi privati, salvo il rispetto dei limiti conformativi del giudicato.
art. 11, comma 2, Regolamento DAB di cui alla delibera AGCOM n. 664/09/CONS
La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali mediante accordi o intese a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria programmazione locale.
La possibile insufficienza della capacità assegnata a RAI per la programmazione regionale può essere fronteggiata mediante acquisizione di capacità dagli operatori locali, senza necessità di ridurre l’obbligo di must carry.
art. 2, comma 1044, l. 205/2017
L’obbligo, dal 1° gennaio 2020, di dotare gli apparecchi atti alla ricezione radiofonica di ricevitori DAB non determina automaticamente il raggiungimento delle soglie regolamentari di diffusione dei ricevitori.
art. 14, comma 3, lett. a), Regolamento DAB di cui alla delibera AGCOM n. 664/09/CONS
Costituisce la disposizione regolamentare in base alla quale è stato rideterminato l’obbligo di cessione di capacità trasmissiva.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare individua in modo puntuale le condizioni cumulative per la cessazione della fase di avvio di un mercato, la mera adozione di un piano di frequenze, l’esistenza di piattaforme tecnologiche alternative o l’obbligo normativo di installazione di ricevitori digitali non consentono di considerare conclusa tale fase se non risultano raggiunte tutte le soglie regolamentari di copertura e diffusione degli apparati.
- In sede di riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione può rivedere anche profili della precedente regolazione non direttamente incisi dal giudicato, purché rispetti i limiti conformativi della pronuncia e assicuri coerenza complessiva, unità e parità di trattamento nel nuovo assetto.
- Il giudicato che annulla una regolazione per difetto di istruttoria e motivazione impone all’amministrazione di svolgere una nuova e adeguata valutazione degli interessi indicati nella pronuncia, ma non necessariamente limita il riesercizio del potere al solo segmento formalmente censurato dal giudice.
- La possibile incidenza di un obbligo di cessione sulla qualità del servizio pubblico non determina l’illegittimità della regolazione quando l’ordinamento prevede strumenti alternativi per acquisire capacità trasmissiva e il soggetto interessato non dimostra concretamente l’insufficienza della capacità residua né l’impossibilità di utilizzare tali strumenti.
- In assenza di una specifica previsione normativa, l’amministrazione non è tenuta a sospendere un procedimento regolatorio generale in attesa della definizione di altri contenziosi, dell’assegnazione di frequenze o della conclusione di un contratto di servizio; la scelta di proseguire deve tuttavia essere adeguatamente motivata.
- La quantificazione di un obbligo regolatorio può essere effettuata assumendo, secondo un criterio cautelativo, lo scenario tecnico meno favorevole per il soggetto inciso, purché la scelta sia istruita e motivata e renda l’obbligo sostenibile indipendentemente dagli sviluppi futuri.
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