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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2644/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da Klem avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. La difesa ha rilevato che l'ordinanza era stata notificata il 12 gennaio 2023 e il reclamo era stato depositato il 23 gennaio 2023; poiché il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 scadeva il 22 gennaio 2023, giorno domenicale, la scadenza doveva essere prorogata al giorno successivo ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., rendendo il reclamo tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: applicando l'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. (il termine a giorni che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo), ha accertato che il termine di dieci giorni di cui all'art. 69-bis, comma 3 Ord. pen. scadeva la domenica 22 gennaio 2023 e pertanto era prorogato al 23 gennaio 2023. Di conseguenza il reclamo presentato il 23 gennaio 2023 era tempestivo. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 3, codice di procedura penale

    "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo"

    La Corte ha applicato la norma per ritenere che il termine processuale quotidiano scadente in giorno festivo (qui la domenica) sia automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo, rendendo tempestivo il reclamo presentato il giorno seguente.

  • art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Individua il termine di dieci giorni per proporre il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata; nella fattispecie il termine è stato valutato alla luce della proroga prevista dall'art. 172 c.p.p.

  • art. 155 codice di procedura civile (richiamato nella motivazione)

    Richiamato dalla Corte per distinguere la diversa disciplina civile dei termini (che prevede la proroga anche se il termine scade il sabato), ma la Corte conferma che per i termini penali la proroga prevista dall'art. 172 c.p.p. riguarda i giorni festivi indicati dalla legge e non include il sabato, essendo rimessa al legislatore la scelta normativa.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018 (Novak)

    Richiamata per affermare il principio consolidato secondo cui, in materia penale, la proroga ex art. 172 c.p.p. riguarda soltanto i giorni festivi nominativamente individuati dalla legge (con esclusione del sabato) e che la diversa disciplina civile non determina l'illegittimità costituzionale della norma penale.

Massime di principio

  • Quando un termine processuale ‘‘stabilito a giorni’’ scade in un giorno festivo (ad esempio la domenica o altra festività legale), ai sensi dell'art. 172, comma 3, c.p.p. la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno non festivo successivo; gli atti compiuti in tale giorno sono quindi tempestivi.
  • Per i termini penali la nozione di "giorno festivo" è quella definita dalla legge: il sabato non è automaticamente considerato festivo ai fini dell'art. 172 c.p.p.; pertanto, se il termine scade di sabato la proroga non opera secondo la disciplina penale (diversa dalla disciplina civile ex art. 155 c.p.c.).
  • Prima di dichiarare un reclamo o un ricorso tardivo verificare sempre la data di notifica dell'atto che fa decorrere il termine, la durata normativa del termine e il giorno effettivo di scadenza sul calendario, tenendo conto di domeniche e festività legali.
  • Se un provvedimento dichiarasse l'atto inammissibile per tardività ma il calcolo del termine non avesse considerato una proroga dovuta per festività, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame (come avvenuto nel caso di specie).
  • In caso di dubbio sulla decorrenza o sulla proroga del termine è prudente depositare l'atto il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza apparente (es. lunedì dopo una domenica) per preservare la tempestività.
  • La disciplina dei termini può differire tra ambito penale e ambito civile; occorre richiamare la normativa specifica applicabile al procedimento interessato (c.p.p. o c.p.c./altre norme speciali).

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