Cassazione Penale, Ordinanza n. 12811/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza era generica e priva della necessaria allegazione specifica dell'atto processuale a sostegno della tesi difensiva. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva solo parzialmente riformato la condanna di primo grado, limitandosi a ridurre la pena. La decisione di merito riguardava fatti commessi a Genova il 2 febbraio 2022 e la condanna era stata pronunciata per evasione aggravata e tentato furto aggravato, con riconoscimento della recidiva. Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo che l'aggravante della violenza sulle cose, ritenuta per il furto contestato, non sarebbe configurabile perché la porta di accesso dell'esercizio non avrebbe subito guasti né una trasformazione della destinazione d'uso e si sarebbe aperta solo per effetto di mere spinte. La censura è stata ritenuta generica, poiché non accompagnata dalla specifica indicazione dell'atto processuale da cui sarebbe emerso il fatto allegato, mentre la sentenza impugnata aveva dato conto del danneggiamento visibile della serratura della porta.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
richiamato come base della condanna per evasione contestata nel capo 1.
art. 61 c.p.
richiamato quale circostanza aggravante applicata al capo 1.
art. 99 c.p.
richiamato in relazione alla recidiva contestata e applicata ai capi di imputazione.
art. 56 c.p.
richiamato per la qualificazione del tentativo nel capo 2.
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto contestato al capo 2.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
la Corte afferma che la censura sull'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose è generica e non supportata da specifica allegazione processuale, a fronte del dato motivazionale della sentenza impugnata che ha evidenziato il danneggiamento della serratura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di insussistenza di una circostanza aggravante non può essere formulata in modo meramente assertivo o generico, ma deve essere accompagnata dalla puntuale indicazione dell'atto processuale da cui risulterebbero i fatti posti a fondamento della censura.
- Quando la sentenza impugnata dà conto, con motivazione specifica, di un elemento fattuale incompatibile con la tesi difensiva, la contestazione in sede di legittimità deve confrontarsi direttamente con tale dato e non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del fatto senza adeguato supporto documentale.
- La mancanza di una concreta e specifica allegazione a sostegno del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di un motivo di ricorso privo del necessario contenuto argomentativo e probatorio, la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare nel merito la questione relativa alla configurabilità dell'aggravante contestata.
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