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Ordinanza

Ordinanza n. 492/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.913/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 913/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile vizio della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica insieme al ricorso tramite PEC, non indicava l'oggetto della controversia, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare il giudizio. La questione riguardava l'idoneità della procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la possibilità di considerare la procura come apposta in calce ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura e l'eventuale concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la procura inidonea, perché la procura speciale separata dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a identificare la controversia. La regola tecnica secondo cui la procura su foglio separato, depositata telematicamente insieme all'atto, si considera apposta in calce rileva per certificare l'autografia della sottoscrizione, ma non elimina l'esigenza sostanziale di specificità del mandato. La validità della procura generica apposta in calce al ricorso, elaborata dalla giurisprudenza, presuppone infatti un contesto documentale unitario e una relazione fisica tra procura e ricorso, non ravvisabile quando procura e ricorso sono rispettivamente analogico e informatico. Il Collegio ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura, richiamando l'orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha tuttavia riconosciuto l'esistenza di oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, anteriori all'intervento chiarificatore dell'Adunanza Plenaria, e ha concesso l'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. Ha quindi assegnato alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, fissando la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 14 luglio 2026. Il giudizio non è stato definito nel merito.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Richiede che il difensore sottoscrittore del ricorso sia munito di procura speciale; tale requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola equipara, sul piano formale, la procura su foglio separato depositata telematicamente alla procura apposta in calce, ma non esonera dalla necessità che il mandato contenga elementi idonei a identificare la controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in relazione alla possibile sanatoria del vizio della procura; il Collegio esclude la configurabilità del potere di rinnovazione nel caso esaminato.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale disposizione invocabile per la sanatoria dei vizi della procura, ma ritenuto non applicabile per consentire la rinnovazione di un requisito di ammissibilità mancante al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente, in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte, di rimediare alle difficoltà nell'esercizio della difesa; il beneficio è eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La procura speciale richiesta nel processo amministrativo deve consentire l'identificazione della controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e ogni altro elemento utile a collegare il mandato allo specifico giudizio.
  • La procura generica può essere ritenuta valida quando è apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto documentale unitario, poiché la relazione fisica tra procura e ricorso rende identificabile la lite; tale giustificazione non opera automaticamente quando procura e ricorso sono documenti distinti, rispettivamente analogico e informatico.
  • La regola tecnica che considera apposta in calce la procura su foglio separato di cui sia depositata telematicamente la copia insieme al ricorso attiene alle modalità di certificazione dell'autografia e non determina, da sola, la sufficienza di una procura priva degli elementi identificativi della controversia.
  • L'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione; il vizio derivante dalla mancanza di una procura idonea non è sanabile mediante una successiva rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile può essere concesso quando, al momento della proposizione del ricorso, sussistano obiettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale sulla disciplina applicabile, purché la difficoltà non sia imputabile alla parte; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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