Sentenza n. 13361/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del diniego all’ostensione dell’istanza di segnalazione per presunti atti di bullismo e relativa ai fatti occorsi in data 12 novembre 2025 riguardanti la minore -OMISSIS- e altre due bambine di cui alla nota del -OMISSIS-a firma della Dirigente scolastica prof.ssa -OMISSIS- (doc.1) resa ad esito della istanza di accesso presentata dai ricorrenti in data 3/12/2025 (doc. nr. 2); - del silenzio-diniego e dei relativi effetti formatosi ai sensi dell’art. 25 co. 4 della L. nr. 241/1990, sull’istanza di riesame e contestuale accesso agli atti trasmessa a mezzo pec dal Sig. -OMISSIS-in data 19/12/2025 (doc. nr. 3) con la quale l’istante chiedeva alla Istituto scolastico -OMISSIS-di prendere visione e di avere copia di tutta la documentazione in possesso della scuola e, in particolare modo, della copia del provvedimento/atto di archiviazione; - di ogni atto presupposto, conseguente, connesso e successivo anche non conosciuto; Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti ed i documenti oggetto delle istanze di accesso del 3.12.’25 e del 19.12.’25 così come sopra indicati, ancorché non conosciuti, con conseguente ordine all’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di esibizione e rilascio della documentazione richiesta entro un termine stabilito e predeterminato con nomina, in difetto, di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la pretesa dei ricorrenti fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'avvenuta ostensione ed estrazione di copia del documento richiesto. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del diniego o del silenzio-diniego. Le spese di lite sono state compensate per sussistenza di sufficienti ragioni.
Atto impugnato: diniego di ostensione e silenzio-diniego formatisi sulle istanze di accesso relative alla segnalazione di presunti atti di bullismo e alla documentazione scolastica, inclusa l'eventuale archiviazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego opposto dall'istituto scolastico all'istanza di accesso del 3 dicembre 2025, avente a oggetto l'istanza di prima segnalazione relativa a presunti atti di bullismo verificatisi il 12 novembre 2025 e riguardanti la minore e altre due bambine. Hanno inoltre impugnato il silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di riesame e contestuale accesso trasmessa il 19 dicembre 2025, con richiesta di copia di tutta la documentazione detenuta dalla scuola, inclusa l'eventuale archiviazione. È stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di avere ottenuto l'ostensione e l'estrazione di copia dell'istanza di prima segnalazione, in conseguenza del deposito del documento in un giudizio connesso nel quale erano controinteressati, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere, senza procedere all'esame del merito della domanda.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del silenzio-diniego sull'istanza di riesame dell'accesso; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulti integralmente soddisfatta, rendendo inutiliter data la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
- Nel giudizio avente a oggetto il diniego di accesso, l'avvenuta ostensione e consegna della documentazione richiesta priva il ricorrente dell'interesse alla decisione di merito e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
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