Sentenza n. 349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. VII, n. 468 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 468 del 2025, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico legale e i successivi atti di graduatoria e affidamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ordine degli Avvocati di Roma aveva impugnato l'avviso pubblico del Comune limitatamente alla determinazione del compenso professionale e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva e la determinazione di conferimento dell'incarico. Deduceva la violazione della disciplina sull'equo compenso prevista dalla legge n. 247 del 2017 e dal d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che gli onorari posti a base della procedura fossero inferiori ai parametri applicabili, irrisori rispetto alle prestazioni richieste per un triennio e accompagnati da un pagamento posticipato semestralmente. In appello contestava la carenza di interesse ritenuta dal TAR, sostenendo di essere legittimato anche al di fuori del proprio ambito territoriale ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 49 del 2023 e poiché alla procedura potevano partecipare avvocati appartenenti a ordini di tutta Italia. Il Comune ha eccepito l'ulteriore carenza di interesse derivante dall'intervenuto annullamento degli atti impugnati con una distinta sentenza del TAR Campania, n. 469 del 2025, pronunciata su ricorso dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, non impugnata e quindi passata in giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l'eccezione del Comune e l'ha accolta. Ha rilevato che l'avviso pubblico e la determinazione di conferimento dell'incarico erano già stati annullati con la sentenza del TAR Campania n. 469 del 2025, non impugnata e passata in giudicato. Poiché gli atti contestati erano stati definitivamente eliminati dall'ordinamento, l'appello non avrebbe potuto procurare all'Ordine alcuna utilità concreta e attuale, neppure in caso di decisione favorevole. L'appello è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, senza esame della legittimazione territoriale dell'Ordine né della dedotta violazione della disciplina sull'equo compenso. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione della mancata conoscenza da parte dell'appellante del giudicato di annullamento.
Norme richiamate
legge n. 247 del 2017
Indicata dall'appellante quale fonte della disciplina sull'equo compenso applicabile anche alle amministrazioni pubbliche; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.m. n. 55 del 2014
Richiamato quale fonte dei parametri per la determinazione dei compensi professionali; la questione della sua applicazione non è stata esaminata per l'inammissibilità dell'appello.
art. 5, comma 4, legge n. 49 del 2023
Richiamato dall'appellante a sostegno della propria legittimazione e del proprio interesse ad agire; il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso o l'appello contro un provvedimento già annullato con una precedente sentenza, quando l'atto sia stato definitivamente eliminato dall'ordinamento e una decisione favorevole non possa procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- L'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l'atto impugnato determina l'assenza dell'oggetto utile del giudizio successivo o ancora pendente, imponendone la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
- La mancata conoscenza, da parte del ricorrente o appellante, del precedente giudicato di annullamento può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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