Sentenza n. 421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 177/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di demolizione e contro la successiva sanzione pecuniaria per mancata esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo erroneità e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e dei motivi dedotti in primo grado, omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio della domanda. In primo grado aveva contestato un'ordinanza di demolizione del 5 marzo 2018 e, con motivi aggiunti, un'ordinanza sanzionatoria per mancata esecuzione della demolizione, sostenendo che entrambi gli atti erano stati adottati dopo la presentazione, il 1° marzo 2018, di una domanda di permesso di costruire in sanatoria. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che la domanda di sanatoria era stata respinta il 21 maggio 2018 e non era stata impugnata, nonché che una precedente SCIA in sanatoria era stata respinta con provvedimento non impugnato. In appello l'interessato ha riproposto anche i motivi di primo grado non esaminati dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata solo in parte la censura relativa alla qualificazione processuale operata dal TAR. Il ricorso di primo grado era originariamente ammissibile, poiché al momento della sua proposizione, il 4 maggio 2018, il diniego della domanda di sanatoria non era ancora intervenuto. Tuttavia, il ricorso è divenuto improcedibile il 21 maggio 2018, o comunque allo scadere del termine per impugnare il diniego di sanatoria non impugnato. Dopo il consolidamento del diniego, è venuto meno l'interesse concreto alla decisione, perché l'eventuale annullamento dell'ordinanza di demolizione non avrebbe procurato alcuna utilità concreta: accertata definitivamente l'insanabilità dell'abuso, il potere demolitorio dell'amministrazione è vincolato e l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto. La diversa qualificazione non conduce quindi all'accoglimento dell'appello, che è stato respinto, correggendo il dispositivo del TAR nel senso della dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo. La stessa sorte è stata estesa ai motivi aggiunti relativi alla mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 39 c.p.a.
La disposizione è richiamata dall'appellante in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la decisione non ne svolge un'interpretazione specifica.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dall'appellante a sostegno della censura di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la decisione non ne svolge un'interpretazione specifica.
art. 99 c.p.c.
È richiamato dall'appellante in relazione al principio della domanda; la decisione non ne svolge un'interpretazione specifica.
art. 2907 c.c.
È richiamato dall'appellante in relazione al principio della domanda; la decisione non ne svolge un'interpretazione specifica.
Massime di principio
- Il ricorso contro un'ordinanza di demolizione è originariamente ammissibile se, al momento della sua proposizione, l'amministrazione non ha ancora deciso l'istanza di sanatoria presentata dall'interessato.
- Quando, nel corso del giudizio contro un'ordinanza di demolizione, interviene il diniego della sanatoria e tale diniego non viene impugnato nel termine, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento dell'ordinanza non procurerebbe una concreta utilità al ricorrente.
- Il consolidamento del diniego di sanatoria rende incontestabile, nel giudizio contro l'ordine di demolizione, la situazione di abusività dell'immobile; in assenza di titolo abilitativo, l'ordine di demolizione è espressione di un potere vincolato e costituisce atto dovuto.
- La sopravvenuta improcedibilità dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione si estende ai motivi aggiunti proposti contro la sanzione relativa alla mancata esecuzione della stessa ordinanza, una volta consolidatosi il provvedimento demolitorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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