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Sentenza

Sentenza n. 871/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato dal Questore di Palermo (CAT. A.-OMISSIS- Cont. Cap.) del 05-05-2024, notificato a mezzo PEC il 10-10-2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente; quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento adottato dal Questore di Palermo il 11-02-2025 (Cat. -OMISSIS- Cont. Cap., All. n. 1), e notificato a mezzo PEC al ricorrente il 18-02-2025, relativo alla richiesta di riesame del provvedimento impugnato con il ricorso principale, a seguito dell’ordinanza Reg. Prov. Cau. -OMISSIS-, Reg. Ric. N. 57/2025, del 23-01-2025, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Terza ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato dal Questore di Palermo il 10-10-2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202500057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e successivo provvedimento di riesame nuovamente negativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Palermo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di riesame adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato profili di fondatezza per la mancata valutazione della lunga permanenza del ricorrente in Italia, dei legami familiari, inclusi quelli con i figli maggiorenni, e del suo inserimento sociale. Il Tribunale aveva inoltre dubitato che un precedente penale relativo al furto di acqua potesse dimostrare una condotta delittuosa non occasionale o il generale ricorso a proventi illeciti. Era stata altresì ritenuta non ostativa, di per sé, l’omissione dei versamenti fiscali. Anche il provvedimento di riesame è stato cautelarmente sospeso, poiché l’evasione fiscale non è prevista dal legislatore quale causa ostativa autonoma al rinnovo del permesso di soggiorno e perché il riesame non aveva valutato i legami familiari del ricorrente con entrambi i figli, nonostante l’ordinanza cautelare.

La decisione

Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto un permesso di soggiorno con scadenza al 3 maggio 2026. Il TAR ha rilevato che il documento non conteneva condizioni di efficacia collegate all’esito del giudizio né indicazioni circa la sua natura meramente esecutiva delle ordinanze cautelari. In assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione, anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il permesso è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata. Il giudice ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza procedere all’annullamento dei dinieghi, ma ha posto le spese a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando la fondatezza dei due gravami alla luce delle ragioni già espresse in sede cautelare. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone la valutazione dei legami familiari nell’esame della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; tale valutazione deve comprendere anche i legami con figli maggiorenni.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; nel caso concreto, l’assenza di contestazioni o chiarimenti dell’amministrazione ha contribuito a ritenere pienamente satisfattivo il permesso di soggiorno prodotto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio di un titolo di soggiorno pienamente efficace e non condizionato all’esito del processo può rendere integralmente soddisfatta la pretesa azionata contro il diniego del permesso, determinando la cessazione della materia del contendere, quando l’amministrazione non dimostri che il titolo abbia natura meramente esecutiva o provvisoria.
  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, l’amministrazione deve considerare concretamente la durata della permanenza dello straniero, il suo inserimento sociale e i legami familiari, anche quando questi riguardino figli maggiorenni.
  • L’evasione o l’omissione dei versamenti fiscali non può costituire, in assenza di una specifica previsione legislativa, una causa ostativa autonoma al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • La soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico dell’amministrazione nonostante la cessazione della materia del contendere, quando l’esame degli atti e delle valutazioni cautelari già compiute evidenzi la fondatezza della domanda originaria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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