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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n. 1393 del 4 settembre 2013; della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n. 1431 del 10 settembre 2013; della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n. 1433 del 10 settembre 2013; della nota del Presidente del Tribunale di Macerata n. 1439 del 11 settembre 2013; in parte qua, delle linee guida del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi per l’attuazione della procedura di utilizzo dell'immobile previsto dall’art. 8 del D. Lgs n. 155/2012; del provvedimento in data 5 settembre 2013 emesso dal Ministero della Giustizia,

Giustizia amministrativa201300740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note del Presidente del Tribunale di Macerata e provvedimenti ministeriali attuativi dell'accorpamento del Tribunale di Camerino al Tribunale di Macerata, nonché le relative linee guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ordine degli Avvocati di Camerino ha impugnato gli atti amministrativi attuativi della soppressione del Tribunale di Camerino e del suo accorpamento al Tribunale di Macerata, deducendo: a) eccesso di potere per irragionevolezza, poiché sarebbe stato soppresso un presidio giudiziario ritenuto virtuoso; b) violazione dell'art. 22 l. n. 97/1994, per mancata acquisizione del parere preventivo del sindaco del comune montano interessato; c) illegittimità costituzionale dei d.lgs. n. 155/2012 e n. 156/2012, per violazione dell'art. 76 Cost. eccesso di delega, eterogeneità della legge di delegazione e illegittimità del procedimento legislativo seguito, con conseguente illegittimità derivata degli atti amministrativi impugnati. La parte ha inoltre richiamato, in memoria, un disegno di legge del 2025 sulla revisione della geografia giudiziaria quale elemento comparativo. È stata altresì proposta una domanda di accertamento volta a rimuovere il silenzio formatosi su un'istanza di autotutela.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via prioritaria ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dei d.lgs. n. 155/2012 e n. 156/2012, ritenendola manifestamente infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 237/2013, che aveva già escluso sia l'eterogeneità della disciplina sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari rispetto al decreto-legge oggetto di conversione, sia la violazione delle regole costituzionali sul procedimento legislativo, anche in presenza del voto di fiducia su un maxi-emendamento. Il successivo disegno di legge del 2025 non è stato ritenuto idoneo a modificare la conclusione, non potendo un mero progetto di legge fungere da tertium comparationis normativo. Esclusa l'illegittimità costituzionale della normativa primaria, gli atti amministrativi sono stati qualificati come meramente esecutivi del relativo dettato legislativo e, pertanto, non autonomamente censurabili per i vizi dedotti. Quanto alla mancata acquisizione del parere del sindaco previsto dall'art. 22 l. n. 97/1994, il TAR ha affermato la prevalenza delle disposizioni successive, costituite dalla l. n. 148/2011 e dai decreti legislativi delegati, sulle disposizioni anteriori incompatibili. È stata inoltre respinta la censura di irragionevolezza: la positiva performance del soppresso tribunale non è stata ritenuta sufficiente a prevalere sull'obiettivo legislativo unitario di efficienza e razionalizzazione della spesa, anche perché non era stata fornita prova delle concrete difficoltà di accesso alla giustizia derivanti dalla soppressione, tenuto conto anche delle nuove tecnologie. La domanda di accertamento è stata respinta anche perché diretta contro un silenzio formatosi su un'istanza di autotutela, rispetto alla quale non sussiste un obbligo dell'amministrazione di avviare o concludere il procedimento. La domanda cautelare era già stata rigettata in precedenza e tale rigetto era stato confermato dal Consiglio di Stato. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la legge di delegazione e i decreti legislativi sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari non risultano viziati sotto il profilo dedotto.

  • art. 72 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettati l'esame in sede referente e la riserva di Assemblea, escludendo che il procedimento di approvazione della legge di conversione, anche mediante voto di fiducia, avesse violato le garanzie costituzionali.

  • art. 22 l. n. 97/1994

    gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci

    La disposizione anteriore è stata ritenuta recessiva, in caso di incompatibilità, rispetto alla successiva disciplina legislativa speciale sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria.

  • l. n. 148/2011

    La legge di delegazione ha costituito la base normativa della riorganizzazione degli uffici giudiziari e, in quanto successiva, prevale sulle disposizioni anteriori incompatibili.

  • d.lgs. n. 155/2012

    Il decreto legislativo ha disposto, tra l'altro, la soppressione del Tribunale di Camerino; la relativa disciplina è stata ritenuta costituzionalmente valida.

  • d.lgs. n. 156/2012

    Il decreto legislativo ha disciplinato l'accorpamento della circoscrizione giudiziaria di Camerino a quella di Macerata; la relativa disciplina è stata ritenuta costituzionalmente valida.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ulteriormente argomentata con memoria, ma gli elementi sopravvenuti dedotti non hanno inciso sulla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando gli atti amministrativi si limitano a dare esecuzione vincolata a una disciplina legislativa, le censure rivolte agli atti attuativi non possono essere accolte se non viene previamente dimostrata l'illegittimità costituzionale della normativa primaria che ne costituisce il fondamento.
  • La disciplina successiva prevale, secondo il criterio cronologico, sulla disciplina anteriore incompatibile; pertanto, un obbligo procedimentale previsto da una legge precedente non può essere applicato quando la successiva normativa speciale abbia regolato in modo incompatibile la medesima materia.
  • La mera efficienza o positiva performance di un ufficio pubblico non rende irragionevole la sua soppressione quando la scelta legislativa persegua obiettivi unitari di razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa; chi contesta tale scelta deve allegare e fornire almeno un principio di prova delle concrete conseguenze pregiudizievoli, come le difficoltà di accesso al servizio.
  • Un mero progetto di legge non costituisce una fonte normativa idonea a fungere da tertium comparationis per fondare una censura di irragionevolezza o di disparità di trattamento nel giudizio amministrativo.
  • Non sussiste un obbligo dell'amministrazione di avviare e concludere un procedimento di autotutela su istanza del privato; il silenzio serbato su tale istanza non è, di regola, qualificabile come silenzio-inadempimento giustiziabile.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicitàSilenzio della pubblica amministrazioneQuestione di legittimità costituzionale

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