Sentenza n. 295/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all’attività ispettiva, all’acquisizione e all’elaborazione dei dati tachigrafici e alle verifiche sui veicoli
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria sanzione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di un verbale di accertamento e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.413,41 per violazioni della disciplina sui tempi di guida e di riposo, ha chiesto l’accesso documentale agli atti dell’ispezione, ai verbali di accesso, alle richieste e ai dati tachigrafici acquisiti ed elaborati, nonché agli atti relativi all’identificazione dei veicoli e ai riscontri ACI/PRA. L’Amministrazione ha negato l’accesso ritenendo l’istanza generica, non sorretta da un’esigenza difensiva indispensabile, soggetta ai limiti del D.M. n. 757/1994 e comunque differibile perché il procedimento sanzionatorio sarebbe ancora in corso. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 22 l. n. 241/1990, per la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale; 2) violazione degli artt. 22 e 24, comma 3, l. n. 241/1990, per la specificità dell’istanza e l’assenza di un controllo generalizzato; 3) violazione dell’art. 24, commi 4 e 7, l. n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. n. 757/1994, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché la documentazione era necessaria alla difesa e non coinvolgeva dati riservati di terzi; 4) violazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 e travisamento dei fatti, poiché il procedimento di accertamento si era già concluso con il verbale e il successivo eventuale intervento del prefetto costituiva una fase ulteriore, attivabile mediante ricorso al prefetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse della ricorrente, in quanto destinataria del verbale sanzionatorio, rilevando che la documentazione richiesta presentava un nesso diretto e strumentale con la tutela della sua posizione giuridica e con l’eventuale impugnazione del verbale. L’istanza è stata ritenuta sufficientemente specifica, poiché riferita a un determinato verbale e a precise categorie di atti ispettivi, dati tachigrafici, elaborazioni tecniche e verifiche sui veicoli; non si trattava quindi di un controllo esplorativo sull’attività amministrativa. Il giudice ha escluso che il D.M. n. 757/1994 impedisse l’accesso, non essendo emerse esigenze di tutela della riservatezza di terzi; eventuali dati estranei avrebbero potuto essere oscurati. Ha inoltre ritenuto illegittimo il differimento: il procedimento di accertamento dell’illecito e di irrogazione della sanzione si conclude con il verbale, mentre l’eventuale ordinanza prefettizia di ingiunzione o archiviazione appartiene alla successiva fase derivante dal ricorso al prefetto. Il diniego è stato dichiarato illegittimo ed è stato ordinato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le amministrazioni sono state condannate alle spese, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano l’accesso documentale; il richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e la potenziale utilità della conoscenza dei documenti.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Esclude le richieste di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni; tale limite non opera quando la richiesta è riferita a uno specifico procedimento e a documenti puntualmente individuati.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Riconosce l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, in presenza di un nesso di strumentalità con la situazione giuridica da tutelare.
art. 2, comma 1, D.M. n. 757/1994
Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni.
Le limitazioni all’accesso operano in presenza di una concreta esigenza di tutela della riservatezza; non impediscono l’accesso a documenti riguardanti direttamente il richiedente e, comunque, gli eventuali dati di terzi possono essere oscurati.
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006
È richiamato con riguardo al differimento dell’accesso; il differimento deve essere giustificato da esigenze concrete e non può fondarsi su generiche ragioni di buon andamento quando frustra le esigenze difensive.
art. 174 d.lgs. 285/1992
Prevede la sanzione per le violazioni della disciplina sui tempi di guida e di riposo nel trasporto su strada.
artt. 200 e 201 d.lgs. 285/1992
Il procedimento di accertamento dell’illecito e di contestazione della violazione si conclude con il verbale di accertamento e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
art. 203, comma 1, d.lgs. 285/1992
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione (...) possono proporre ricorso al prefetto.
Il ricorso al prefetto apre una fase successiva rispetto al verbale di accertamento.
art. 204, comma 1, d.lgs. 285/1992
Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati (...) adotta (...) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento (...) oppure emette ordinanza motivata di archiviazione.
L’ordinanza prefettizia di ingiunzione o archiviazione costituisce l’esito della successiva fase eventualmente instaurata con ricorso al prefetto, non un segmento necessario del procedimento di accertamento già concluso.
art. 116 c.p.a.
Consente la tutela giurisdizionale nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Regolamento (CE) n. 561/2006
Disciplina i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo degli autisti professionali nel trasporto su strada.
Regolamento (UE) n. 165/2014
Disciplina i tachigrafi utilizzati per verificare il rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, il richiedente deve rappresentare in modo puntuale e specifico la situazione giuridica da tutelare e il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e tale tutela, ma non deve dimostrare anticipatamente la decisività o l’effettiva utilità probatoria dei documenti.
- L’amministrazione e il giudice dell’accesso devono verificare la sussistenza della potenziale pertinenza e della necessaria strumentalità dei documenti rispetto alla posizione giuridica da tutelare, senza svolgere una valutazione anticipata sulla loro influenza o decisività nell’eventuale giudizio principale.
- La richiesta di accesso non è generica né preordinata a un controllo generalizzato quando individua uno specifico procedimento, il relativo verbale e categorie determinate di documenti ispettivi e istruttori funzionali alla contestazione dell’addebito.
- Le limitazioni all’accesso previste per gli atti ispettivi richiedono una concreta esigenza di tutela della riservatezza; quando i documenti riguardano direttamente il richiedente e non coinvolgono dati di terzi, il diniego non è giustificato, ferma la possibilità di oscurare le parti riferibili a soggetti estranei.
- Il procedimento amministrativo di accertamento dell’illecito stradale si conclude con il verbale di accertamento e contestuale irrogazione della sanzione; l’eventuale ordinanza prefettizia di ingiunzione o archiviazione appartiene a una fase successiva, instaurata dal ricorso al prefetto, e non può giustificare il differimento dell’accesso agli atti necessari per predisporre tale ricorso.
- Il differimento dell’accesso non può essere disposto sulla base di generiche esigenze di buon andamento o di una non meglio precisata pendenza del procedimento quando, in concreto, impedisce all’interessato di acquisire tempestivamente gli atti necessari alla difesa.
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