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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all’attività ispettiva, all’acquisizione e all’elaborazione dei dati tachigrafici e alle verifiche sui veicoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria sanzione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, destinataria di un verbale di accertamento e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.413,41 per violazioni della disciplina sui tempi di guida e di riposo, ha chiesto l’accesso documentale agli atti dell’ispezione, ai verbali di accesso, alle richieste e ai dati tachigrafici acquisiti ed elaborati, nonché agli atti relativi all’identificazione dei veicoli e ai riscontri ACI/PRA. L’Amministrazione ha negato l’accesso ritenendo l’istanza generica, non sorretta da un’esigenza difensiva indispensabile, soggetta ai limiti del D.M. n. 757/1994 e comunque differibile perché il procedimento sanzionatorio sarebbe ancora in corso. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 22 l. n. 241/1990, per la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale; 2) violazione degli artt. 22 e 24, comma 3, l. n. 241/1990, per la specificità dell’istanza e l’assenza di un controllo generalizzato; 3) violazione dell’art. 24, commi 4 e 7, l. n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. n. 757/1994, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché la documentazione era necessaria alla difesa e non coinvolgeva dati riservati di terzi; 4) violazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 e travisamento dei fatti, poiché il procedimento di accertamento si era già concluso con il verbale e il successivo eventuale intervento del prefetto costituiva una fase ulteriore, attivabile mediante ricorso al prefetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse della ricorrente, in quanto destinataria del verbale sanzionatorio, rilevando che la documentazione richiesta presentava un nesso diretto e strumentale con la tutela della sua posizione giuridica e con l’eventuale impugnazione del verbale. L’istanza è stata ritenuta sufficientemente specifica, poiché riferita a un determinato verbale e a precise categorie di atti ispettivi, dati tachigrafici, elaborazioni tecniche e verifiche sui veicoli; non si trattava quindi di un controllo esplorativo sull’attività amministrativa. Il giudice ha escluso che il D.M. n. 757/1994 impedisse l’accesso, non essendo emerse esigenze di tutela della riservatezza di terzi; eventuali dati estranei avrebbero potuto essere oscurati. Ha inoltre ritenuto illegittimo il differimento: il procedimento di accertamento dell’illecito e di irrogazione della sanzione si conclude con il verbale, mentre l’eventuale ordinanza prefettizia di ingiunzione o archiviazione appartiene alla successiva fase derivante dal ricorso al prefetto. Il diniego è stato dichiarato illegittimo ed è stato ordinato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le amministrazioni sono state condannate alle spese, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano l’accesso documentale; il richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e la potenziale utilità della conoscenza dei documenti.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Esclude le richieste di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni; tale limite non opera quando la richiesta è riferita a uno specifico procedimento e a documenti puntualmente individuati.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Riconosce l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, in presenza di un nesso di strumentalità con la situazione giuridica da tutelare.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 757/1994

    Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni.

    Le limitazioni all’accesso operano in presenza di una concreta esigenza di tutela della riservatezza; non impediscono l’accesso a documenti riguardanti direttamente il richiedente e, comunque, gli eventuali dati di terzi possono essere oscurati.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006

    È richiamato con riguardo al differimento dell’accesso; il differimento deve essere giustificato da esigenze concrete e non può fondarsi su generiche ragioni di buon andamento quando frustra le esigenze difensive.

  • art. 174 d.lgs. 285/1992

    Prevede la sanzione per le violazioni della disciplina sui tempi di guida e di riposo nel trasporto su strada.

  • artt. 200 e 201 d.lgs. 285/1992

    Il procedimento di accertamento dell’illecito e di contestazione della violazione si conclude con il verbale di accertamento e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

  • art. 203, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione (...) possono proporre ricorso al prefetto.

    Il ricorso al prefetto apre una fase successiva rispetto al verbale di accertamento.

  • art. 204, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati (...) adotta (...) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento (...) oppure emette ordinanza motivata di archiviazione.

    L’ordinanza prefettizia di ingiunzione o archiviazione costituisce l’esito della successiva fase eventualmente instaurata con ricorso al prefetto, non un segmento necessario del procedimento di accertamento già concluso.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente la tutela giurisdizionale nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • Regolamento (CE) n. 561/2006

    Disciplina i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo degli autisti professionali nel trasporto su strada.

  • Regolamento (UE) n. 165/2014

    Disciplina i tachigrafi utilizzati per verificare il rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, il richiedente deve rappresentare in modo puntuale e specifico la situazione giuridica da tutelare e il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e tale tutela, ma non deve dimostrare anticipatamente la decisività o l’effettiva utilità probatoria dei documenti.
  • L’amministrazione e il giudice dell’accesso devono verificare la sussistenza della potenziale pertinenza e della necessaria strumentalità dei documenti rispetto alla posizione giuridica da tutelare, senza svolgere una valutazione anticipata sulla loro influenza o decisività nell’eventuale giudizio principale.
  • La richiesta di accesso non è generica né preordinata a un controllo generalizzato quando individua uno specifico procedimento, il relativo verbale e categorie determinate di documenti ispettivi e istruttori funzionali alla contestazione dell’addebito.
  • Le limitazioni all’accesso previste per gli atti ispettivi richiedono una concreta esigenza di tutela della riservatezza; quando i documenti riguardano direttamente il richiedente e non coinvolgono dati di terzi, il diniego non è giustificato, ferma la possibilità di oscurare le parti riferibili a soggetti estranei.
  • Il procedimento amministrativo di accertamento dell’illecito stradale si conclude con il verbale di accertamento e contestuale irrogazione della sanzione; l’eventuale ordinanza prefettizia di ingiunzione o archiviazione appartiene a una fase successiva, instaurata dal ricorso al prefetto, e non può giustificare il differimento dell’accesso agli atti necessari per predisporre tale ricorso.
  • Il differimento dell’accesso non può essere disposto sulla base di generiche esigenze di buon andamento o di una non meglio precisata pendenza del procedimento quando, in concreto, impedisce all’interessato di acquisire tempestivamente gli atti necessari alla difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoMotivazione del provvedimentoPatenti e abilitazioni alla guida
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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