Cassazione Penale, Sentenza n. 8395/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. con riferimento al periodo dal 12/12/2018 al 15/02/2020 relativo all'affidamento in prova al servizio sociale. Contesta che la violazione del 15/02/2020 (guida senza patente revocata con conseguente sinistro e fornitura di false generalità) non aveva dato luogo alla revoca della misura e che si sarebbe trattato al più di una inosservanza isolata da valutare unitamente al resto del comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura; deduce vizi di motivazione e violazioni di legge nella decisione che ha dichiarato non estinta solo una porzione del periodo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza che, applicando i criteri dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.10530/2002 (Marola), ha valutato la gravità della violazione più rilevante (guida senza patente con sinistro e false generalità), altre inosservanze (mancata presenza ai controlli il 18/02 e 23/04/2020) e le osservazioni della relazione UEPE. In conseguenza di tale valutazione complessiva il Tribunale ha dichiarato non estinta la pena per il periodo 12/12/2018-15/02/2020 e invece riconosciuto estinto il periodo successivo (15/02/2020-29/03/2021). La Corte ha giudicato adeguata la motivazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, Ord. pen.
La norma è stata applicata per decidere se e quale parte della pena eseguita in misura alternativa potesse considerarsi estinta: il Tribunale ha frazionato i periodi di esecuzione riconoscendo l'estinzione solo per la porzione ritenuta validamente espiazione, senza violare i principi normativi.
Sentenza Sezioni Unite n. 10530 del 27/02/2002 (Marola), Rv.220878
Sentenza citata dalla decisione impugnata
La Corte ha applicato i criteri indicati dalla pronuncia di legittimità: valutazione della gravità delle violazioni, della loro reiterazione, dell'adesione complessiva ai fini rieducativi della misura e dell'influenza di tali elementi sulla quota di pena considerabile estinta.
Massime di principio
- Il giudice può frazionare temporalmente l'effetto estintivo dell'esecuzione in misura alternativa: una parte del periodo può essere dichiarata estinta e un'altra no, sulla base della valutazione complessiva del comportamento.
- La mancata revoca formale della misura durante l'esecuzione non preclude che, al momento della decisione finale sull'estinzione, le singole violazioni siano valutate unitamente ad altri elementi per determinare la quota di pena estinta.
- La gravità della condotta (es. guida senza patente, causare un sinistro, fornire false generalità) e la sua ripetizione sono fattori decisivi che possono impedire il riconoscimento dell'estinzione per il periodo corrispondente.
- Le valutazioni di merito del Tribunale e i rilievi desunti dalle relazioni UEPE sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi di diritto o manifesta contraddittorietà; dunque il ricorso ordinario ha scarse possibilità se la motivazione è coerente e motivata.
- Per la difesa è utile documentare il carattere isolato di eventuali inosservanze, produrre elementi positivi sulle finalità rieducative raggiunte (relazioni, attività svolte, assenza di reiterazione) e, se possibile, chiedere esplicita valutazione favorevole al momento della revoca o dell'estinzione per evitare che singoli episodi precludano il riconoscimento complessivo.
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