Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32424/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva confermato la custodia in carcere: si censurava in primo luogo la mancata retrodatazione della decorrenza della custodia ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (contestazione a catena) in relazione a un arresto in flagranza del 15/10/2019 e a una precedente ordinanza cautelare nel procedimento 1933/2019; in subordine si contestava l'insussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) e dei reati- fine contestati (capi 49 e 50), nonché la carenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; si contestava inoltre l'identificazione dello "zio" nelle intercettazioni con lo Iannelli per mancanza di riscontri diretti (OCP, riprese) e la possibile mera vanteria degli interlocutori.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva escluso l'applicabilità della retrodatazione ex art. 297 c.p.p. perché le ordinanze riguardavano fatti diversi e procedimenti distinti, con competenze diverse, e non risultava che tutti gli elementi idonei a giustificare la seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti del primo procedimento; quanto al profilo della gravità indiziaria, la Corte ha valutato congrua e logica la motivazione del riesame che ha considerato unitariamente intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, OCP e riprese video (fra cui arrivo con auto riconducibile allo Iannelli) per ritenere lo Iannelli pusher stabile e parte integrante del sodalizio; le esigenze cautelari sono state ritenute attuali e proporzionate alla luce del ruolo, della continuità delle condotte e del concreto pericolo di reiterazione e di coinvolgimento nel sodalizio.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen. (comma 3)

    Disciplina della "contestazione a catena" e della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare; la Corte conferma che la retrodatazione opera automaticamente solo in specifici casi di connessione qualificata e, per fatti diversi/procedimenti distinti, opera solo se al momento della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli elementi idonei a giustificare la seconda ordinanza

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regole generali sui presupposti per le misure cautelari personali; richiamato come parametro per valutare la gravità indiziaria in sede cautelare (ma con criteri meno rigorosi rispetto al giudizio di merito)

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte condivide la valutazione che sussistono concrete esigenze cautelari in considerazione del ruolo stabile e della pervicacia del ricorrente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto tra livello di prova richiesto in fase cautelare e quello richiesto per la condanna; in sede cautelare non è necessaria la precisione e concordanza di cui al comma 2

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sulle condotte di detenzione e cessione di stupefacenti (reati "fine"); i singoli episodi di spaccio contribuiscono, insieme ad altri elementi, alla formazione del quadro indiziario

  • art. 74 DPR 309/90

    Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che il contributo stabile nell'approvvigionamento/distribuzione può integrare la partecipazione associative quando emerga una "affectio societatis" e continuità

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297 c.p.p. (contestazione a catena) non è automatica in tutti i casi: per ordinanze emesse in procedimenti distinti occorre dimostrare che, al momento della prima ordinanza, dagli atti fossero desumibili gli elementi idonei a giustificare la successiva misura
  • In sede di riesame e di cassazione il ricorrente che invoca la retrodatazione ha l'onere di provare che il termine sia interamente scaduto e che gli elementi per la nuova ordinanza fossero desumibili dagli atti precedenti
  • La valutazione della gravità indiziaria da parte del giudice del riesame è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della verifica di correttezza logica e di rispetto dei canoni di diritto; non è consentito rifare la valutazione probatoria
  • Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, OCP e riscontri documentali o video, valutati unitariamente, possono costituire quadro indiziario grave e coerente per ritenere la partecipazione a un'associazione di traffico di stupefacenti
  • La condotta di acquisto stabile e continuativo di stupefacente, finalizzata alla successiva rivendita e inserita in un circuito organizzato, può integrare la partecipazione al sodalizio quando sia indicativa di stabile affidamento e comune programma criminoso
  • Per la prognosi cautelare sul pericolo di reiterazione non rileva esclusivamente la data dell'ultimo reato fine, ma la natura professionale dell'attività, l'inserimento in circuiti criminali e la possibilità di richiamare il soggetto alle medesime attività, giustificando misure restrittive quando altre misure risultino inidonee

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.