Cassazione Penale, Sentenza n. 4322/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per due censure principali: (1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., perché eseguita tramite cartolina postale ritirata da "Torrisi Lucia" senza ulteriore raccomandata di avvenuta consegna e senza specificare il rapporto di parentela/convivenza; (2) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, poiché la Corte avrebbe affermato l'indebito prelievo di energia elettrica senza prova su cosa fosse alimentato dall'allaccio diretto alla rete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla notifica, perché l'atto era stato ritirato da persona incaricata (Torrisi Lucia) e quindi regolarmente notificato. Ha altresì ritenuto la doglianza sulla responsabilità generica e priva di specificità ex art. 581 c.p.p.; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua: l'intestatario dell'utenza e utilizzatore dell'appartamento era il Castorina, questi si è opposto alle verifiche impedendo l'accensione dell'appartamento, e il teste dipendente ENEL ha attestato che i fili alimentavano l'immobile dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La nullità lamentata per la modalità di notifica è stata ritenuta non sussistente perché l'atto è stato ritirato da persona incaricata; quindi la presa in consegna da terzi legittimati esclude l'irregolarità contestata
art. 581, cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione: il ricorso generico, privo di enunciazione delle censure con le ragioni di diritto e i fatti, è inammissibile
art. 81, comma finale; art. 624; art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
Norme substantive invocate nella condanna di merito per impossessamento e sottrazione di energia elettrica; la Corte territoriale ha ritenuto provato il reato sulla base degli elementi indiziari e delle dichiarazioni rese
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 581 c.p.p.)
Richieste di maggiore rigore nella formulazione dei motivi di impugnazione, sottolineato dalla Corte a fondamento dell'inammissibilità del ricorso
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d
Ulteriore richiamo ai criteri di specificità dei motivi di impugnazione introdotti dalla recente normativa, usato dalla Corte per valutare l'adeguatezza del ricorso
Massime di principio
- La notifica ritirata da una persona incaricata o da terzi legittimati è generalmente valida: la mera produzione di una cartolina o l'assenza di indicazione del rapporto di parentela non determina automaticamente nullità se l'atto è stato effettivamente ritirato
- I motivi di impugnazione devono rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; censure generiche o senza indicazione delle ragioni di diritto e dei fatti sono inammissibili
- Quando il convenuto ostacola accertamenti (es. impedisce l'accesso o l'accensione dei locali), il comportamento ostativo può essere valutato come indizio a carico e rafforzare la prova indiziaria della responsabilità
- Le deposizioni di tecnici o dipendenti dell'ente fornitore (es. ENEL) che attestano l'effettivo collegamento possono essere ritenute probatorie in assenza di prova contraria, purché valutate nel complesso della motivazione
- La Procura generale può eccepire questioni di querela/diffida che, se fondate, possono portare all'annullamento senza rinvio; tuttavia la Cassazione valuta singolarmente la fondatezza di tali eccezioni rispetto al caso concreto
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