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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 887 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRAP, IVA e IRES per l'anno 2004, contestanti alle società la partecipazione a una frode carosello. L'unico motivo di ricorso riguardava l'omessa o insufficiente motivazione della CTR sulla ritenuta inconsapevolezza di Nuova Fergia rispetto alla frode, sostenendo che la società avrebbe dovuto accorgersi dell'operazione fraudolenta usando l'ordinaria diligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura mirasse a contestare la persuasività e la sufficienza della motivazione della sentenza di merito, profilo non più deducibile in cassazione dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La sentenza della CTR, che aveva annullato gli avvisi di accertamento, è quindi rimasta ferma. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare alle società resistenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa e/o insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio

    Dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo. Non sono più ammissibili le censure volte soltanto a contestare l'insufficienza o la persuasività della motivazione.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare una soglia minima di esistenza, comprensibilità e coerenza. Sono rilevanti solo la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa e incomprensibile.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale

    La violazione dell'obbligo di motivazione determina la nullità della sentenza soltanto quando la motivazione sia inesistente, meramente apparente, insanabilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    La riforma ha ristretto il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione delle sentenze, impedendo di utilizzare il ricorso per cassazione come ulteriore grado di merito per rivalutare prove e argomentazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile contestare la semplice insufficienza, debolezza o scarsa persuasività della motivazione del giudice di merito.
  • È ammissibile denunciare un vizio motivazionale solo se manca del tutto la motivazione, essa è apparente o incomprensibile, presenta una contraddittorietà insanabile oppure è stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo, già discusso tra le parti.
  • La Corte di cassazione non può rivalutare liberamente le prove né sostituire la propria valutazione a quella del giudice tributario di merito.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato gli elementi relativi alla buona fede o all'ordinaria diligenza del contribuente in una frode carosello, la contestazione della diversa valutazione probatoria deve essere formulata nei limitati termini consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; una critica generica alla conclusione raggiunta rischia l'inammissibilità.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la decisione favorevole del giudice di merito resta ferma e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

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