Sentenza del 13/06/2017 n. 4116 - Comm. Trib. Prov. Milano
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - MEDICO CONVENZIONATO CON SSN - Studi di settore - Disponibilità di un collaboratore (infermiera part-time) - Rilevanza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'IRAP di un medico convenzionato con il SSN che operava in associazione con altri medici e disponeva di una collaboratrice infermiera part-time. L'Amministrazione riteneva che la presenza della collaboratrice e gli elementi risultanti dagli studi di settore dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La tesi contestata era invece che la collaborazione svolgesse soltanto mansioni contenute di segreteria o di infermieristica comune, funzionali alla mera apertura e gestione ordinaria dello studio, senza potenziare significativamente l'attività professionale.
La decisione
È stata esclusa l'assoggettabilità all'IRAP. La sola disponibilità di un collaboratore con mansioni esecutive e limitate non integra, in questo contesto, il presupposto dell'autonoma organizzazione, soprattutto quando il medico opera nell'ambito di un'associazione tra professionisti promossa dal SSN per realizzare forme più avanzate di presidio della salute pubblica. Gli elementi degli studi di settore non sono stati ritenuti sufficienti, da soli, a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione imponibile.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
È esclusa ex lege l'assoggettabilità all'imposta del medico convenzionato con il SSN che operi in associazione con altri medici anche quando abbia la disponibilità di un collaboratore che esplichi contenute mansioni di segreteria o di infermieristica comune.
L'IRAP non è dovuta quando l'attività professionale non è caratterizzata da un'autonoma organizzazione eccedente il lavoro personale del medico. La presenza di un collaboratore con compiti meramente esecutivi, ausiliari e non qualificati non è sufficiente a integrare tale presupposto.
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire elementi di valutazione, ma non dimostrano automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione né possono sostituire l'accertamento concreto delle risorse e dei mezzi effettivamente impiegati dal professionista.
Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
L'attività svolta dal medico convenzionato nell'ambito di un'associazione tra medici promossa dal SSN è considerata funzionale a un'organizzazione del servizio sanitario pubblico e, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, non determina di per sé l'assoggettamento all'IRAP.
Massime di principio
- Per valutare l'IRAP di un professionista occorre verificare in concreto se esista un'autonoma organizzazione, cioè una struttura eccedente il lavoro personale e capace di potenziare significativamente l'attività.
- La presenza di un dipendente o collaboratore non comporta automaticamente l'IRAP: mansioni semplici, esecutive, amministrative o di segreteria, soprattutto se svolte part-time, possono risultare insufficienti.
- Nel caso dei medici convenzionati con il SSN, l'attività associata e strumentale all'organizzazione del servizio sanitario pubblico costituisce un elemento favorevole all'esclusione dell'IRAP, salvo la presenza di una struttura organizzativa autonoma e rilevante.
- Gli studi di settore non sono decisivi da soli: devono essere corroborati da elementi concreti relativi a personale, beni strumentali, costi e modalità effettive di esercizio dell'attività.
- La valutazione deve considerare la natura delle mansioni del collaboratore, l'entità dell'impiego, i beni strumentali e il ruolo effettivo del professionista, evitando automatismi fondati sulla sola esistenza di personale o di un'associazione.
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