Sentenza n. 6350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma quanto al ricorso n. 9567 del 2024 e al ricorso n. 317 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01108/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1108/2024, relativa agli atti comunali di riparto e recupero dei maggiori costi sostenuti per l'acquisizione delle aree del piano per gli insediamenti produttivi, nonché al connesso avviso di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnataria PIP)
Prevale il privato
La controversia
La società assegnataria del lotto n. 1 del comparto San Felice, subentrata alla precedente assegnataria, aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva ripartito tra i lottizzanti i maggiori costi sostenuti per l'acquisizione delle aree PIP e le aveva richiesto il pagamento di ulteriori somme. In primo grado aveva dedotto: prescrizione decennale del credito comunale; violazione della buona fede e del legittimo affidamento, anche per l'asserita mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito; illegittimità della pretesa perché il lotto era stato acquisito dal Comune mediante accessione invertita prima dell'assegnazione e non era stato interessato dalle procedure espropriative oggetto dei contenziosi; elusione del giudicato per la mancata applicazione della riduzione del 44,72%; mancata partecipazione al procedimento di rideterminazione; illegittima imputazione di costi derivanti dall'illegittimità e dal ritardo delle procedure ablatorie. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la riduzione del 44,72% e disponendo che dagli importi dovuti fossero detratti gli importi già versati, rivalutati e maggiorati degli interessi legali. La società ha appellato la sentenza sostenendo, in particolare, che non fosse tenuta a concorrere ai maggiori costi relativi ad aree diverse dal proprio lotto, che il credito fosse prescritto o comunque non certo, liquido ed esigibile e che il procedimento fosse viziato. Il Comune ha proposto autonomo appello contro il capo della sentenza che imponeva la detrazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme già versate. Ha dedotto ultrapetizione, violazione delle norme civilistiche sull'adempimento e sugli interessi, nonché contrasto con il principio di pareggio economico del piano.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a. e ha respinto l'eccezione comunale di improcedibilità dell'appello della società, ritenendo che gli atti successivamente adottati dal Comune non avessero fatto venir meno l'interesse alla decisione. L'appello della società è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 35, comma 12, l. n. 865/1971 imponga che i corrispettivi delle aree cedute in proprietà assicurino, nel loro insieme, la copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree comprese nel piano. Da tale principio di pareggio economico deriva la legittimità del riparto unitario dei maggiori costi tra gli assegnatari, indipendentemente dalla specifica modalità con cui il Comune abbia acquisito il singolo lotto: decreto di esproprio, acquisizione sanante, transazione o accessione invertita. Pertanto, il fatto che il lotto della società non fosse stato interessato dalle procedure espropriative non la esonerava dal concorrere ai costi complessivi del PIP. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto al lotto n. 3, escluso dal riparto perché già apparteneva al relativo assegnatario e non era stato acquisito dal Comune. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: il dies a quo decorre dal momento in cui il diritto del Comune al rimborso è divenuto concretamente esercitabile, cioè dalla definizione transattiva del 2 gennaio 2014 e dagli atti comunali del 30 agosto 2016, non dalla precedente sentenza del TAR che aveva individuato soltanto i criteri per la determinazione degli indennizzi senza quantificarli. La censura sulla mancata partecipazione procedimentale è stata superata mediante l'art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché gli atti di rideterminazione e riparto avevano natura vincolata e il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È stata confermata la riduzione del 44,72% già riconosciuta dal TAR, non essendo stata contestata dal Comune. L'appello del Comune è stato invece accolto limitatamente al capo relativo alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Il giudice ha escluso l'ultrapetizione, ritenendo che la giurisdizione esclusiva comprendesse anche la verifica delle somme già versate e della loro compensazione con quelle ulteriormente richieste. Tuttavia, ha stabilito che le somme versate originariamente dagli assegnatari costituivano adempimento parziale di un debito effettivamente dovuto e non indebito pagamento; pertanto non potevano essere rivalutate né produrre interessi a carico del Comune. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata in questa parte. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 96, comma 1, c.p.a.
Consente la riunione degli appelli aventi a oggetto la medesima sentenza.
art. 35, comma 12, l. n. 865/1971
I corrispettivi della concessione in superficie [...] ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano.
Impone il principio di pareggio economico: i beneficiari del piano devono concorrere, nel loro insieme, alla copertura integrale dei costi di acquisizione delle aree, anche quando tali costi derivino da vicende espropriative relative ad altre aree del piano.
art. 3, comma 63, l. n. 662/1996
Ha sostituito il testo dell'art. 35, comma 12, l. n. 865/1971 rilevante per la disciplina del pareggio economico.
art. 7, comma 5, l. n. 136/1999
Ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 35, comma 12, l. n. 865/1971 applicato dal Collegio.
art. 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine prescrizionale del credito comunale decorre da quando il credito è divenuto concretamente esercitabile, liquido ed esigibile; nella fattispecie, dalla definizione transattiva e dagli atti conseguenti che hanno determinato l'effettivo maggior costo.
art. 1965 c.c.
La natura transattiva dell'accordo, fondato su reciproche concessioni, ha confermato che la spesa aggiuntiva sostenuta dal Comune è stata determinata con la transazione e non con le precedenti sentenze.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La mancata partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento quando, trattandosi di attività vincolata, sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 1282 c.c.
Gli interessi di pieno diritto presuppongono un credito liquido ed esigibile; non sono dovuti sulle somme già versate dagli assegnatari come adempimento parziale di un debito effettivamente dovuto.
Massime di principio
- Il principio di pareggio economico previsto dall'art. 35, comma 12, l. n. 865/1971 impone che i corrispettivi delle aree cedute nell'ambito di un piano per insediamenti produttivi coprano, nel loro insieme, tutti i costi sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree comprese nel piano.
- La natura unitaria di un piano per insediamenti produttivi consente di ripartire i maggiori costi complessivi tra i relativi assegnatari indipendentemente dalla specifica modalità di acquisizione dei singoli lotti, sicché l'assegnatario di un'area acquisita mediante accessione invertita non è esonerato dal concorso alle spese complessive del piano.
- Il dies a quo della prescrizione del diritto del Comune al recupero dei maggiori costi di acquisizione decorre da quando il credito è giuridicamente configurato e concretamente esercitabile, con determinazione effettiva della spesa aggiuntiva; non decorre da una precedente sentenza che abbia soltanto individuato i criteri per la successiva quantificazione.
- In una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la verifica della debenza degli oneri richiesti per l'attuazione di un piano può comprendere anche l'imputazione e la compensazione delle somme già versate dall'assegnatario, senza che ciò integri ultrapetizione.
- Le somme versate dall'assegnatario come adempimento parziale di un debito effettivamente dovuto non possono essere detratte dal conguaglio con rivalutazione monetaria e interessi legali, poiché il loro riconoscimento graverebbe il Comune di una parte dei costi di realizzazione del piano, in contrasto con il principio di neutralità finanziaria.
- La mancata partecipazione al procedimento di rideterminazione degli oneri non determina l'annullamento dell'atto quando il potere esercitato sia vincolato e l'amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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