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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29803/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra diverse sentenze e ha determinato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sulla continuazione e sul calcolo della pena (artt. 81 cpv., 133, 416-bis c.p. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306), lamentando una disparità di trattamento rispetto ad altra ordinanza emessa nei confronti del figlio (Francesco Bellocco) nella quale l'aumento di pena per la fattispecie oggi collocata nell'art. 512-bis c.p. era stato quantificato in tre mesi, mentre nell'ordinanza impugnata gli aumenti per le fattispecie aggregate risultavano pari a un anno e otto mesi complessivi. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente individuato il reato più grave (art. 416-bis c.p.) e, conformemente ai criteri di cui all'art. 133 c.p., abbia applicato gli aumenti per continuazione nelle due ipotesi previste dall'art. 12-quinquies d.l. 306/1992 (un anno per la prima fattispecie, aggravata ai sensi del d.l. n.152/1991, e otto mesi per la seconda). La censura difensiva fondata sul confronto con altra ordinanza relativa a diverso condannato è stata ritenuta irrilevante, generica e non documentata (mancanza di prova che si tratti dello stesso fatto o di identica situazione), quindi manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la richiesta del Pubblico Ministero per la declaratoria di inammissibilità è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (comma finale)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole sulla continuazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non ha accolto la violazione dedotta.

  • art. 133 c.p.

    Usato come criterio per la determinazione della pena finale e per giustificare gli aumenti di pena proporzionati in relazione alla gravità relativa dei reati in continuazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Individuato dalla Corte di appello come il reato più grave tra quelli oggetto delle sentenze; su tale reato è stata calcolata la pena base cui sono poi stati aggiunti gli aumenti per continuazione.

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306

    Applicato dalla Corte di appello per quantificare gli aumenti di pena nelle due ipotesi contemplate; la Cassazione ha ritenuto congrua l'applicazione degli aumenti così determinati.

  • art. 512-bis c.p.

    Richiamato quale disposizione di riferimento odierna per la fattispecie menzionata; la Corte ha osservato che l'esistenza di ordinanze diverse relative a diversi imputati non prova automatica disparità di trattamento.

  • art. 7 d.l. n.152 del 1991

    Rilevato come causa di aggravazione che giustifica, per la prima fattispecie, l'aumento di un anno applicato dalla Corte di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma usata dalla Cassazione per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come limite alla non applicazione della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale per dispensare il ricorrente dal pagamento non ricorressero.

Massime di principio

  • La quantificazione degli aumenti per continuazione può variare in relazione all'individuazione del reato più grave e all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; decisioni diverse per casi diversi non implicano automaticamente una illegittima disparità di trattamento.
  • Il confronto con ordinanze emesse per altri imputati richiede prova che si tratti dello stesso fatto o di situazioni effettivamente comparabili; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
  • Le censure di violazione di norme sulla continuazione devono essere specifiche, documentate e logicamente argomentate; deduzioni aspecifiche, generiche o prive di elementi probatori comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte dell'esecuzione ha discrezionalità nel determinare quale reato sia il più grave e nel calcolo degli aumenti per continuazione, purché motivi secondo i criteri legali; la Cassazione verifica la logicità e la correttezza giuridica di tale motivazione.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese proces­suali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano le condizioni eccezionali indicate dalla giurisprudenza costituzionale.

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