Sentenza del 19/01/2022 n. 1658 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi di accertamento per gli anni 2003-2006 hanno ricostruito, tramite indagini bancarie sui conti correnti della società e dei soci, redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA attribuendo alla società (e per trasparenza ai soci) movimentazioni sui conti personali dei soci. I ricorrenti hanno impugnato sostenendo, fra l'altro, che l'ufficio in appello avesse introdotto nuove operazioni non contestate, che la presunzione utilizzata richiedeva i requisiti di gravità, precisione e concordanza, che la motivazione era insufficiente e che gli avvisi erano carenti nella prova dei maggiori ricavi.
La decisione
La Corte suprema ha respinto il ricorso principale dei contribuenti (confermando in linea di principio che le movimentazioni bancarie dei soci possono essere riferite alla società di ristretta base familiare e che grava sul contribuente l'onere di provare l'estraneità), ma ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia limitatamente al punto in cui la Commissione regionale aveva forfetariamente abbattuto del 30% i maggiori ricavi riconosciuti ritenendo di poter automaticamente riconoscere costi proporzionali. La Cassazione ha affermato che la riduzione percentuale dei ricavi non è ammissibile quando la rettifica si fonda su indagini bancarie (dove opera la presunzione legale iuris tantum favorevole all'Amministrazione) e ha cassato la sentenza impugnata su tale punto, rinviando alla C.T.R. per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2
La Corte conferma che, nelle società di persone a ristretta base familiare, le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci possono essere riferite alla società in quanto la relazione familiare giustifica la sovrapposizione di interessi; si tratta di una presunzione legale iuris tantum che il contribuente deve saper superare.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3
Richiamata nella discussione: la Corte ritiene che la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie non debba essere valutata con i parametri dell'art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza) quando la fonte è normativa specifica sulle indagini bancarie.
Codice civile, art. 2729
I ricorrenti invocavano i requisiti delle presunzioni generali di diritto civile (gravità, precisione e concordanza), ma la Corte ha distinto la presunzione prevista per le indagini bancarie dalle presunzioni ordinarie, ritenendo applicabile la presunzione iuris tantum prevista dalle norme tributarie.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
Richiamato in relazione all'IVA: anche per l'IVA le presunzioni dalle movimentazioni bancarie trovano fonte normativa e operano a favore dell'Amministrazione salvo prova contraria del contribuente.
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 109 (e art. 75 "vecchio" per il 2003)
Richiamati dall'Agenzia nell'incidente: norme sul reddito d'impresa e sulla determinazione/contestazione dei componenti di reddito; la Corte ha richiamato il principio che non è consentito al giudice inferiore riconoscere automaticamente costi non provati per abbattere ricavi ricostruiti su base bancaria.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4 e n. 5
Normalmente invocati come ragioni di cassazione: la Corte ha esaminato i profili di mutamento del thema decidendum, motivazione e omesso esame di fatto decisivo, ritenendo infondati i motivi dei contribuenti eccetto il profilo sul riconoscimento automatico dei costi (n.3 relativo alla violazione di legge).
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato nella contestazione sulla motivazione e completezza degli avvisi; la Corte ha ritenuto che le critiche dei contribuenti non integrassero i vizi denunciati in cassazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 54
Norme riferite dagli attori e dall'ufficio rispetto alla deduzione/detraibilità IVA e alla prova degli elementi soggettivi e oggettivi; la Corte conferma che le regole probatorie specifiche per le indagini bancarie prevalgono sull'applicazione meccanica di riduzioni percentuali non comprovate.
Massime di principio
- Le risultanze delle indagini bancarie sui conti correnti intestati ai soci di una società di persone a ristretta base familiare possono essere legittimamente ricondotte alla società: opera una presunzione legale iuris tantum che grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni.
- Tale presunzione, qualora fondata su norme tributarie specifiche (es. art. 32 DPR 600/1973), non richiede di essere valutata con i parametri delle presunzioni civili generali (gravità, precisione e concordanza) ma resta comunque superabile con prova contraria adeguata.
- Non è corretto, quando la rettifica è fondata su indagini bancarie, applicare automaticamente una percentuale di costi non provati per ridurre i maggiori ricavi ricostruiti: il riconoscimento di costi richiede prova; la tecnica del 'taglio percentuale' è propria della rettifica induttiva, non della ricostruzione bancaria.
- In appello l'Amministrazione può introdurre nuovi argomenti o indici di prova che corroborino la pretesa già delineata in primo grado, purché non si configuri una domanda nuova rispetto ai soggetti, al petitum o alla causa petendi originari.
- In cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili solo nei limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c.; non è possibile riesaminare il merito o chiedere una diversa valutazione delle prove se il giudizio di merito ha motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- In situazioni analoghe si raccomanda al contribuente di documentare con precisione l'estraneità delle singole operazioni bancarie (documenti giustificativi, contratti, flussi certificabili) poiché l'onere probatorio grava su di lui quando opera la presunzione derivante dalle indagini bancarie.
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