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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04788/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva promosso due procedure esecutive presso terzi sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Savona per oltre trecentomila euro. La controparte aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo e, nel relativo giudizio, aveva ottenuto una decisione con cui il giudice aveva compensato in via riconvenzionale un proprio credito di oltre un milione di euro. Successivamente, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione dell'esecuzione, ritenendo insussistente il titolo su cui si fondavano i pignoramenti, senza convocare le parti. Il soccombente aveva allora proposto reclamo e poi appello, entrambi rigettati. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 282 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso che la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo contenesse una condanna utile a conservare il titolo esecutivo, richiamando anche l'art. 653, comma 2, c.p.c. e la conservazione degli atti esecutivi nei limiti della somma riconosciuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, una volta accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento monitorio viene definitivamente caducato e non può rivivere per effetto di eventuali successive vicende del giudizio. Nel caso concreto, il dispositivo della decisione di merito risultava di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna della parte opposta, sicché non ricorreva il presupposto per applicare l'art. 653, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi confermata con declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come rubrica del motivo per dedurre violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile alla luce dell'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • art. 282 c.p.c.

    La parte ricorrente lo ha richiamato per sostenere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto sussistesse un titolo esecutivo in favore del ricorrente.

  • art. 653, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile quando il dispositivo della sentenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo è di revoca del decreto e di condanna della parte opposta; solo in tale ipotesi manca il presupposto per la conservazione del titolo monitorio e degli atti esecutivi già compiuti.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo si poneva contro un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina la definitiva caducazione del decreto monitorio, che non può rivivere per effetto di successive vicende processuali o di una riforma della decisione di primo grado.
  • Quando il dispositivo della sentenza resa sull'opposizione a decreto ingiuntivo è di revoca del decreto e di condanna della parte opposta, manca il presupposto per applicare l'art. 653, comma 2, c.p.c. e per conservare gli atti esecutivi fondati sul decreto revocato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando contesta un principio di diritto già consolidato e non offre argomenti idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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