Cassazione Penale, Ordinanza n. 15440/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la censura generica e aspecifica perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, giudicata invece satisfattiva e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità. Nel ricorso ha dedotto un vizio di mancanza assoluta di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse argomentato le ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
integra il titolo di reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma registra la condanna già pronunciata.
art. 591 c.p.p.
richiamato implicitamente nella regola sull'inammissibilità per genericità e aspecificità dei motivi di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso, essendo riconducibile a colpa del ricorrente, legittima la condanna alla sanzione pecuniaria processuale.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
citata come precedente sulla necessità di correlazione tra motivi di ricorso e ragioni della decisione impugnata, pena l'inammissibilità per genericità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
citata a sostegno del principio per cui l'impugnazione è inammissibile se ignora le affermazioni del provvedimento censurato e non si confronta con esse.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non indica la correlazione tra le ragioni della sentenza e le doglianze proposte.
- La censura di mancanza assoluta di motivazione non è ammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione ritenuta dalla Corte soddisfacente e giuridicamente corretta, essendo necessario un reale confronto critico con essa.
- L'aspecificità del motivo ricorre quando l'atto di impugnazione ignora le affermazioni del provvedimento censurato e si limita a prospettazioni assertive o meramente apodittiche.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una critica astratta e generica, ma deve essere ancorato a precise censure riferite ai passaggi decisivi della sentenza impugnata.
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