Cassazione Civile, Ordinanza n. 31993/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'espropriazione, disposta negli anni Ottanta da un Comune per la realizzazione di una scuola su un terreno in comproprietà. I successivi aventi causa dei proprietari originari hanno agito chiedendo la retrocessione del bene, il pagamento di un indennizzo e il risarcimento del danno, sostenendo che l'opera non fosse stata realizzata e che, in subordine, vi fosse stata un'occupazione senza titolo o una perdita del bene. Il Comune ha eccepito la prescrizione del diritto alla retrocessione e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento dell'usucapione di una servitù di pubblico passaggio su un mappale non espropriato. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione di norme sulla competenza espropriativa e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo la nullità/inesistenza del decreto di esproprio per incompetenza dell'ente e per mancata conclusione della procedura; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, prospettando un illecito permanente e il diritto alla restituzione o al risarcimento; 3) illegittimità derivata e travisamento dei fatti in ordine alla servitù di passaggio, assumendo che la strada insistesse su un mappale diverso da quello indicato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a introdurre una diversa prospettazione della causa petendi rispetto a quella posta a base dell'azione di retrocessione proposta in primo grado, e che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto: non interrotta la prescrizione del diritto alla retrocessione dalla comunicazione del Comune del 1994, perché tale atto era neutro e non equivoco; inammissibile la doglianza sull'irregolarità/nullità della procedura espropriativa perché formulata solo per relationem e senza specifica allegazione; infondate le contestazioni sulla servitù di pubblico passaggio, per mancata confutazione delle risultanze probatorie. La Corte ha inoltre ribadito che, quando la P.A. è parte in causa, non è ammessa la disapplicazione incidenter tantum del decreto di esproprio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2944 c.c.
il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione solo se il contenuto dell'atto è univoco; una mera disponibilità a un incontro o a cercare una soluzione non integra riconoscimento del diritto alla retrocessione.
art. 2935 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la decorrenza del diritto in presenza di un illecito permanente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la causa petendi effettivamente proposta.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela del diritto di proprietà, ma senza superare il rilievo di inammissibilità delle doglianze.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma i mezzi sono stati reputati inammissibili per mancanza di specificità e per difetto di critica alla ratio decidendi.
art. 106 d.P.R. 616/1977
richiamato per contestare la competenza del Comune nella procedura espropriativa.
artt. 2 lett. c n. 2 e 3 d.P.R. 8/1972
richiamati per sostenere che l'opera fosse di competenza di altro ente e non del Comune.
artt. 13 e 15 L. 865/1971
richiamati come norme della disciplina espropriativa invocate a supporto della dedotta nullità.
artt. 48 e 50 L. 2359/1865
richiamati dai ricorrenti nel quadro della contestazione sulla validità dell'espropriazione.
artt. 4 e 5 L. 2248/1865 all. E
richiamati a fondamento del potere del giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi, tesi disattesa dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In materia di retrocessione di beni espropriati, il diritto presuppone la validità e perdurante efficacia del decreto di esproprio; la relativa azione opera come nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetti ex nunc, non come caducazione retroattiva dell'acquisto pubblicistico.
- La prescrizione del diritto alla retrocessione si interrompe solo con un atto del debitore che contenga un riconoscimento univoco del diritto altrui; una generica disponibilità a trattare o a trovare una soluzione non basta.
- Chi in cassazione intende censurare una decisione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito o il richiamo per relationem ad atti precedenti non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
- Quando la parte contesta la legittimità della procedura espropriativa, non può trasformare in sede di legittimità una domanda di retrocessione in una diversa azione fondata sull'asserita nullità/inesistenza dell'espropriazione, se tale diversa causa petendi non è stata ritualmente dedotta e scrutinata nei gradi di merito.
- In presenza della pubblica amministrazione nel giudizio, non è consentita la disapplicazione incidenter tantum del decreto di esproprio nei termini invocati dalla parte privata; l'eventuale contestazione della legittimità dell'atto deve seguire i rimedi e le forme processuali pertinenti.
- Le doglianze che presuppongono un diverso assetto fattuale rispetto a quello accertato dai giudici di merito sono inammissibili se non indicano con precisione il supporto probatorio, il momento di deduzione e la concreta decisività del fatto allegato.
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