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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11433 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte relativa a un accertamento IRPEF, IRPEG e IVA per il 2003, articolando quattro motivi. I primi due riguardavano il recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva di Euro 361.166, corrispondente a un debito contabile verso il fornitore XX s.r.l. che, secondo le verifiche dell'Amministrazione, non risultava realmente esistente. Gli ulteriori motivi riguardavano l'esclusione di alcuni acquisti dal calcolo dell'agevolazione prevista dalla legge n. 383 del 2001, poiché ritenuti effettuati prima del 30 giugno 2001. La società sosteneva che, trattandosi di beni acquistati in leasing, il momento rilevante fosse quello della consegna, documentata a dicembre 2001, e quindi successivo alla data prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la società avesse frainteso la motivazione della sentenza impugnata: il recupero non dipendeva dall'indeducibilità di costi riferiti a un diverso periodo d'imposta, ma dall'accertata inesistenza originaria del debito contabilizzato verso il fornitore. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo erronea l'esclusione dall'agevolazione degli acquisti in leasing. Per tali beni, infatti, l'investimento si considera effettuato al momento della consegna, avvenuta nel caso concreto negli ultimi giorni di dicembre 2001, quindi in un periodo coperto dal beneficio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 55, 88 e 163

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla qualificazione fiscale della sopravvenienza attiva derivante dall'eliminazione di un debito. La Corte ha però ritenuto decisivo che il debito fosse inesistente già in origine, e non una passività reale successivamente estinta o annullata.

  • Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 4, comma 1

    È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta alla data di entrata in vigore della legge e successivamente al 30 giugno.

    L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali effettuati dopo il 30 giugno 2001. Nel caso esaminato, gli acquisti in leasing rientravano nel beneficio perché il momento fiscalmente rilevante dell'investimento coincideva con la consegna dei beni, avvenuta nel dicembre 2001.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. a)

    Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili.

    Per i beni mobili, anche se acquisiti mediante leasing e qualificabili come investimenti, la data di consegna costituisce il momento di imputazione fiscale dell'acquisto. I documenti di trasporto sono quindi elementi probatori rilevanti per stabilire l'accesso all'agevolazione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta una passività contabile perché il debito è inesistente presso il fornitore, la difesa non può fondarsi soltanto sulla deducibilità o sull'imputazione temporale dei costi: occorre dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto, della fornitura e dell'obbligazione.
  • L'eliminazione contabile di un debito produce effetti fiscali diversi a seconda che il debito fosse reale e successivamente estinto oppure inesistente fin dall'origine; nel secondo caso, il rilievo può riguardare la falsità o l'inesistenza della posta contabile.
  • Per verificare la spettanza di un'agevolazione sugli investimenti, occorre individuare il momento fiscalmente rilevante dell'investimento secondo la normativa applicabile, non necessariamente la data della fattura o della registrazione contabile.
  • Per i beni mobili acquisiti in leasing, la consegna o spedizione può determinare il momento di effettuazione dell'investimento ai fini fiscali. I documenti di trasporto possono quindi essere decisivi per provare che l'investimento è avvenuto entro il periodo agevolato.
  • Un errore dell'Ufficio nell'individuazione della data di effettuazione dell'investimento può comportare l'illegittimità del recupero fiscale e il rinvio del giudizio per una nuova quantificazione.

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