Sentenza n. 40/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1816 del 13.10.2025 con la quale il Comune di Taormina, concludendo il procedimento amministrativo avviato con la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell'incarico di assistenza legale, in relazione alla candidatura del RTP costituendo tra i sopra generalizzati ricorrenti ha determinato che “dalla candidatura presentata dall'Avv. Schininà mandatario della RTP assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 45812 del 16.09.2025 non si rilevano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato componente della RTP, e quindi, non valutabili singolarmente, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio”; nonché della deliberazione di Giunta Municipale n. 235 del 13.10.2025 con la quale l'organo esecutivo del Comune di Taormina ha “preso atto del conferimento dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente e assistenza legale generale in materia di contenzioso tributario dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria di 1° e 2° grado, ivi inclusi i contenziosi tributari, SII e CUP intentati innanzi la magistratura ordinaria, nonché di supporto specialistico-giuridico e consulenza all'Ufficio Tributi, SII e CUP, all'Avv. Alessandro Franciò del Foro di Messina, individuato con Determina adottata dall'Area Economico Finanziaria - Entrate n. 1816 del 13.10.2025 a seguito di manifestazione di interesse” nonchè per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del relativo contratto e, nell’ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a. nonché e in subordine, per la condanna del Comune di Taormina al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi pari al valore globale della gara, oltre al danno curriculare decurtato del 50% essendo facoltativa la proroga per il secondo anno per un valore complessivo di € 69.784,00 comprensivo di CPA 4% e IVA 22% o nella diversa misura che verrà considerata equa dal giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale n. 1816 del 13 ottobre 2025, relativa alla mancata attribuzione dei punteggi curriculari al RTP, e deliberazione di Giunta municipale n. 235 del 13 ottobre 2025, con cui il servizio legale è stato conferito a un professionista controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (RTP concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva pubblicato una manifestazione di interesse per l'affidamento, per dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici, del servizio di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nel contenzioso tributario, per un compenso annuo di 55.000 euro oltre CPA e IVA. Il RTP ricorrente aveva allegato i curricula dei singoli professionisti e un documento recante i criteri di valutazione, con l'indicazione degli incarichi, dei master e delle pubblicazioni riferiti a ciascun componente, nonché delle parti del servizio e delle quote di esecuzione assunte da ciascuno. Il Comune ha tuttavia ritenuto che dalla candidatura del RTP non risultassero gli incarichi riferiti ai singoli componenti e, conseguentemente, non ha attribuito al raggruppamento i relativi punteggi, affidando il servizio a un altro professionista. I ricorrenti hanno dedotto, in via principale, la violazione degli artt. 3, 50, 56, 65 e 68 del d.lgs. 36/2023, l'illogicità e irragionevolezza dell'operato e la violazione del principio di accesso al mercato, sostenendo che la documentazione consentiva di individuare i titoli e gli incarichi di ciascun avvocato e che, comunque, i requisiti di capacità tecnico-professionale dovevano essere valutati cumulativamente in capo al RTP. In subordine hanno dedotto la violazione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 36/2023, del favor partecipationis, dei principi di proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento e della tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Hanno inoltre dedotto che, anche a voler ritenere necessaria l'indicazione individuale degli incarichi, il soccorso avrebbe consentito di attribuire al RTP un punteggio superiore a quello del professionista individuato dal Comune, nonché l'eccesso di potere per illogicità manifesta, sproporzionalità e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito che non vi era stata un'esclusione formale, ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio, che l'avviso era incentrato sulle competenze individuali e che il soccorso istruttorio non era attivabile perché avrebbe modificato sostanzialmente l'offerta. Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché l'avviso non conteneva clausole immediatamente lesive né disciplinava specificamente, per i RTP ammessi alla partecipazione, le modalità di indicazione e valutazione dei requisiti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha chiarito che la determinazione comunale, pur riconoscendo in linea di principio la partecipazione dei RTP, aveva escluso il raggruppamento ricorrente dalla valutazione dei titoli e degli incarichi, sulla base dell'erronea affermazione fattuale che la documentazione non consentisse di riferire gli incarichi ai singoli componenti. Il documento allegato alla candidatura indicava invece i professionisti responsabili degli incarichi, dei master e delle pubblicazioni. Inoltre, in assenza di una previsione chiara della lex specialis che imponesse la valutazione individuale dei requisiti di capacità tecnico-professionale, doveva applicarsi l'art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023, secondo cui i raggruppamenti sono ammessi quando possiedono complessivamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Il principio è compatibile con il carattere personale della professione forense, dovendosi distinguere i requisiti di idoneità professionale, da possedersi individualmente, dai requisiti di capacità tecnico-professionale, cumulabili in capo al raggruppamento. In caso di silenzio o ambiguità della lex specialis, deve privilegiarsi l'interpretazione favorevole al cumulo e alla più ampia partecipazione. Il RTP aveva inoltre indicato le parti del servizio e le quote di esecuzione di ciascun componente, con il mandatario incaricato del 76% delle prestazioni, comprese quelle principali di rappresentanza e difesa, assicurando la corrispondenza tra requisiti del singolo esecutore e prestazioni assunte. Sono stati quindi annullati la determinazione dirigenziale e la deliberazione di Giunta, con obbligo del Comune di rideterminarsi e di attribuire i punteggi al RTP secondo una valutazione globale delle competenze del raggruppamento. Non è stata esaminata la domanda di declaratoria di inefficacia e subentro, poiché la stipula del contratto era stata prospettata solo in via eventuale e non ne era stata fornita la prova. La domanda risarcitoria subordinata non è stata esaminata, essendo stata accolta la domanda principale. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, mentre le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, l'istruttoria sia completa e non ricorrano esigenze processuali ostative.
art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiede l'indicazione delle parti del servizio e delle quote di esecuzione assunte dai singoli componenti del raggruppamento; il RTP ricorrente aveva adempiuto a tale obbligo.
art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023
I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali.
In assenza di una diversa e chiara previsione della lex specialis, i requisiti di capacità tecnico-professionale possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; i requisiti di idoneità professionale restano invece individuali.
art. 4, comma 1, l. 247/2012
l'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale
Il carattere personale dell'incarico forense impone il possesso individuale dei requisiti di idoneità professionale, ma non esclude il cumulo dei requisiti di capacità tecnico-professionale nel RTP.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione al soccorso istruttorio, ma il Collegio ha deciso la controversia sulla fondatezza del motivo principale senza esaminare tale censura subordinata.
art. 122 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro non è stata esaminata per mancanza di prova dell'avvenuta stipula.
Massime di principio
- Quando la lex specialis ammette la partecipazione dei raggruppamenti temporanei ma non stabilisce chiaramente quali requisiti di capacità tecnico-professionale debbano essere posseduti individualmente e quali cumulativamente, prevale l'interpretazione favorevole al cumulo dei requisiti in capo al raggruppamento, in applicazione del favor partecipationis.
- Nei raggruppamenti di professionisti devono essere distinti i requisiti di idoneità professionale, che devono essere posseduti individualmente da ciascun componente, dai requisiti di capacità tecnico-professionale, che possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, salvo una chiara e specifica previsione contraria della lex specialis.
- La stazione appaltante non può negare l'attribuzione dei punteggi curriculari sul presupposto che gli incarichi non siano riferibili ai singoli componenti quando la documentazione allegata alla candidatura consenta di individuare il professionista cui ciascun incarico, titolo o pubblicazione si riferisce.
- La lex specialis deve disciplinare con chiarezza, per i raggruppamenti ammessi alla procedura, i requisiti da possedere individualmente e quelli cumulabili; in caso di silenzio o ambiguità, deve essere privilegiata l'interpretazione che amplia la partecipazione e consente la selezione della migliore offerta.
- L'indicazione delle parti del servizio e delle quote di esecuzione assunte dai singoli componenti del raggruppamento, unitamente alla riconducibilità delle prestazioni principali al professionista che possiede i relativi requisiti, consente di conciliare il cumulo dei requisiti tecnico-professionali con il carattere personale dell'incarico forense.
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