Cassazione Civile, Ordinanza n. 18516/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
Una società finanziaria aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna di un soggetto al pagamento di euro 250.000, oltre interessi, quale restituzione di somme asseritamente erogate in forza di un contratto di mutuo. Il soccombente sosteneva invece che la dazione di denaro si inserisse in un più complesso accordo fiduciario collegato a un’operazione immobiliare, e non in un mutuo. Nel giudizio di merito erano intervenuti anche due terzi chiamati in manleva. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte, in sintesi, violazione delle regole sul perfezionamento del mutuo, sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, lamentando che la Corte d’appello avesse desunto l’esistenza del mutuo dalla mera consegna di assegni circolari e dalle scritture contabili della società, senza prova del titolo della pretesa restitutoria; gli ulteriori motivi restavano assorbiti e riguardavano, tra l’altro, la prova presuntiva, la prova testimoniale, la forma scritta del mutuo e le conseguenze del mancato suo rispetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato l’assunto della Corte d’appello secondo cui la sola consegna degli assegni e le scritture contabili della società bastassero a dimostrare il perfezionamento del mutuo e il correlato diritto alla restituzione. Ha affermato che chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo deve provare integralmente il fatto costitutivo della domanda, quindi non solo la consegna del denaro ma anche il titolo che giustifica l’obbligo restitutorio, e che la contestazione del convenuto non sposta l’onere probatorio. Ha inoltre osservato che le scritture contabili, fuori dai rapporti tra imprenditori, possono fare prova a favore dell’imprenditore solo in concorso con altre risultanze, non indicate nel caso. I motivi restanti sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
Richiamato tra le norme invocate per contestare la qualificazione del rapporto come mutuo e la prova del relativo consenso/titolo.
art. 1813 c.c.
Richiamato come norma definitoria del mutuo e del suo oggetto; la Corte ribadisce che il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la consegna o disponibilità giuridica della cosa mutuata.
art. 2697 c.c.
Applicata la regola generale di riparto dell’onere probatorio: l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda, compreso il titolo dell’obbligo restitutorio.
art. 2709 c.c.
Richiamato in relazione alla valenza probatoria delle scritture contabili, ritenute insufficienti da sole a favore dell’imprenditore fuori dai rapporti tra imprenditori.
art. 2727 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla prova presuntiva; i motivi sono stati assorbiti dopo l’accoglimento del primo.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla prova presuntiva; i motivi sono stati assorbiti dopo l’accoglimento del primo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta erronea applicazione dei criteri probatori.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta erronea applicazione dei criteri probatori.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro sulla motivazione della decisione, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
art. 1825 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 1350 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di forma del contratto, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 1417 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 2701 c.c.
Non emerge nel testo; omesso.
art. 2721 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla prova testimoniale, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 2725 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla prova testimoniale e forma, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 117 t.u.b.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la validità/stipulazione del mutuo da parte dell’intermediario finanziario e la forma del contratto.
art. 127 t.u.b.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 106 t.u.b.
Richiamato solo per qualificare la società come intermediaria finanziaria iscritta nell’albo; la questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- In tema di mutuo, la prova della sola consegna di denaro o di assegni non è sufficiente a dimostrare, di per sé, l’esistenza del contratto e il diritto alla restituzione, poiché la dazione può avere cause giustificative diverse.
- Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare integralmente il fatto costitutivo della propria pretesa, e quindi non solo la traditio, ma anche il titolo che fonda l’obbligo restitutorio.
- La contestazione del convenuto che ammetta la ricezione della somma ma neghi il titolo allegato dall’attore non integra di per sé un’eccezione sostanziale idonea a invertire l’onere della prova.
- Le scritture contabili dell’imprenditore non bastano, fuori dai rapporti tra imprenditori, a provare da sole il credito a favore dell’imprenditore stesso; occorrono ulteriori risultanze convergenti.
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