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Sentenza

Sentenza n. 15240/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - degli Allegati 1 e 2 della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022, quali parti integranti della medesima Determinazione (Doc. n. 002) (Doc. n. 003); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 004); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 005) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 006).

Giustizia amministrativa202310346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria che ripartiva gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con i relativi allegati, nonché gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, deducendo asseriti profili di illegittimità, non ulteriormente specificati nella sentenza. In corso di giudizio ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di risoluzione previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 95/2025 e di aver versato alla Regione Umbria la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano; ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il pagamento della quota ridotta rendeva inutile per la ricorrente la prosecuzione del giudizio. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 7 del d.l. 95/2025 la subordina alla comunicazione al TAR, da parte della Regione, del provvedimento che accerta l'avvenuto pagamento; tale comunicazione non risultava effettuata. Spese integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite.

    La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali di ripiano si produce solo dopo l'accertamento regionale del pagamento della quota ridotta e la comunicazione del relativo provvedimento al TAR Lazio; la sola dichiarazione di pagamento della parte non basta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Al collegio non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso quando la prosecuzione del giudizio non può più procurare alcuna utilità al ricorrente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Si ravvisano infine nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    La compensazione integrale delle spese è giustificata da eccezionali ragioni individuate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell'andamento della vicenda processuale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Si ravvisano infine nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    Il giudice può compensare integralmente le spese in presenza di eccezionali ragioni, qui ravvisate nelle peculiarità delle questioni e nello svolgimento della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Quando una disposizione subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di un provvedimento amministrativo che accerta l'adempimento, la dichiarazione della parte di aver eseguito il pagamento non è sufficiente: occorre anche la comunicazione prescritta.
  • Se il pagamento eseguito e l'adesione a un meccanismo di definizione rendono priva di utilità la prosecuzione del giudizio, ma non ricorrono i presupposti normativi per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Le spese possono essere integralmente compensate per eccezionali ragioni connesse alle peculiarità delle questioni trattate e all'andamento della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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