Sentenza n. 114/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 278/2024 pubblicata il 16.07.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ravenna - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 278/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori della sentenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 278/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Hanno chiesto anche l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. L'inadempimento consiste nella perdurante mancata esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza civile, che prevedeva anche la corresponsione di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle relative statuizioni, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi novanta giorni su istanza dei ricorrenti. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta equa anche ai fini della penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente la richiesta di penalità di mora; nel caso concreto, tuttavia, la penalità è stata negata perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti equi.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata una misura equa anche ai fini della valutazione della penalità di mora nell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, adito in ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni definitive entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accertamento dell'inadempimento quando il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione risultino documentati.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già previsto interessi o rivalutazione per il periodo di ritardo e tale meccanismo sia ritenuto equo dal giudice dell'ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione su istanza della parte.
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