Cassazione Penale, Sentenza n. 22798/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Messina e confermato dalla Corte d'appello di Messina. Hanno articolato due motivi: (1) carenza o apparente assenza di motivazione circa il periodo temporale in relazione al quale era stata valutata la pericolosita' sociale di Imbesi Ottavio (i ricorrenti contestavano l'estensione del periodo di riferimento dal 2007 al 2020, ritenendola non giustificata rispetto ai fatti documentati e alle condanne relative al periodo 2007-2011 e al reato di detenzione di armi accertato nel 2013); (2) mancata motivazione circa la sproporzione tra i redditi dichiarati dai proposti e i beni nella loro disponibilita', nonche' mancata valutazione delle spiegazioni fornite (in particolare riguardo a somme gia' ritenute non illecite in precedente sentenza passata in giudicato e alla provenienza lecita delle somme/delle quote utilizzate per l'acquisto di autoveicoli e immobili).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che il sindacato del ricorso per cassazione e' limitato alle violazioni di legge e all'assenza totale o apparente della motivazione; ha escluso che la motivazione della Corte territoriale fosse apparente, rilevando che il provvedimento impugnato conteneva un'articolata esposizione dei fatti e delle ragioni del rigetto, con puntuale richiamo alla perdurante appartenenza mafiosa di Imbesi Ottavio e alla sua attivita' illecita fino al decesso (anche tramite la collaborazione dei congiunti). Sul secondo motivo ha ritenuto fondato il ragionamento della Corte d'appello che non poteva limitarsi ai redditi formali, considerata l'attivita' illecita storica (gestione di bische clandestine e scommesse online) e le intercettazioni che dimostravano la situazione patrimoniale illecita; pertanto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il requisito della sproporzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Decisione resa il 19 marzo 2026.
Norme richiamate
d. lgs. n. 159/2011
I ricorrenti invocavano queste norme per contestare i presupposti e i requisiti della confisca di prevenzione; la Corte ha valutato che la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri di valutazione della pericolosita' sociale e della sproporzione patrimoniale alla luce degli elementi probatori.
d. lgs. n. 157/2011
La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione e' ammissibile solo per violazione di legge o per assenza totale/apparente di motivazione secondo la previsione richiamata; ne consegue un sindacato limitato sulla motivazione di merito.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
art. 1 del primo Protocollo (diritto alla proprieta')
I ricorrenti hanno dedotto una violazione del diritto di proprieta'; la Corte ha implicitamente operato il bilanciamento tra la tutela della proprieta' e le esigenze di prevenzione, ritenendo legittima la confisca quando sussistono elementi che giustificano la sproporzione e la provenienza illecita.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamata dai ricorrenti come garanzia del diritto di proprieta'; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito abbia rispettato i requisiti di motivazione e proporzione alla luce delle circostanze del caso.
Codice di procedura penale
Applicato dalla Cassazione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
Codice penale
La Corte territoriale ha richiamato una condanna per il reato di cui all'art. 512-bis a carico di un congiunto quale elemento fattuale di contesto che contribuisce alla valutazione complessiva della gestione formale e reale di attivita' economiche.
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione la valutazione della 'pericolosita' sociale' puo' essere estesa oltre i singoli periodi di condanna se vi sono elementi concreti che dimostrano una persistente attivita' illecita e l'influenza del soggetto sul territorio; la motivazione di merito deve spiegare i punti essenziali ma non e' sindacabile in cassazione se rispetta i minimi requisiti di completezza e logicita'.
- La prova della sproporzione tra redditi formali e patrimonio puo' fondarsi su elementi indiziari e contestuali (gestione di attivita' illecite, intercettazioni, documentazione contabile, coinvolgimento di familiari) e non e' vincolata al confronto meccanico con i soli redditi dichiarati; spetta ai ricorrenti fornire prove specifiche della lecita provenienza dei beni.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti di prevenzione e' principalmente di natura legale: per impugnare con successo bisogna dimostrare violazioni di legge o un'assenza totale/apparente della motivazione secondo gli standard giurisprudenziali; mere critiche logiche o valutazioni diverse di merito sono di rado sufficienti.
- Precedenti giudiziari favorevoli su singole somme (es. sentenza passata in giudicato su una somma) non precludono automaticamente la confisca di altri beni se l'insieme degli elementi probatori dimostra che il patrimonio complessivo e' sproporzionato e connesso ad attivita' illecite.
- Chi contesta una confisca dovrebbe documentare in modo puntuale e specifico la provenienza lecita dei beni (documenti di acquisto, movimentazioni bancarie spiegate, contributi familiari documentati) e contestare in modo preciso i passaggi argomentativi del giudice che ha disposto la confisca.
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