Cassazione Penale, Sentenza n. 32451/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.L. 8/2016), articolando cinque motivi: 1) mancata rinnovazione dibattimentale e mancata audizione della teste Garzuglia Lorella per chiarire se vi fossero due processi sullo stesso fatto e le somme dovute; 2) violazione di norme penali (in particolare richiamando art. 2 cit., art. 52 e art. 45 c.p.) per non aver riconosciuto la sopravvenuta e imprevedibile crisi di liquidità della società e quindi l'assenza del dolo; 3) mancata valutazione che la crisi fosse non ascrivibile al ricorrente (anche per il dissesto del debitore Lucchini S.p.A.) e l'impossibilità di accesso al credito; 4) mancata considerazione dei versamenti effettivamente effettuati e dell'ostacolo rappresentato dal concordato/fallimento; 5) mancata valutazione dell'importanza della continuità aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato la carenza di specificità e l'assenza della prova della decisività della prova richiesta, non essendosi il ricorrente confrontato con le argomentazioni del giudice di merito. I motivi secondo e terzo, tesi a dimostrare una situazione di forza maggiore e l'inesigibilità dei versamenti, sono stati ritenuti meri riesami critici dei fatti e privi di specificità estrinseca: la giurisprudenza richiamata dalla Corte afferma che l'obbligo del sostituto d'imposta di trattenere e versare le ritenute sussiste anche in stato di difficoltà economica e che la scelta di pagare le retribuzioni anziché accantonare le ritenute è indice di dolo generico. Quarto e quinto motivo sono stati anch'essi ritenuti inammissibili come valutazioni non specifiche o mere opinioni personali. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e deve versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 463/1983, art. 2 comma 1-bis, conv. L. 638/1983; come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.L. 8/2016
Norma penale che sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del sostituto d'imposta; la Corte la applica ritenendo integrato il reato quando il datore di lavoro, pur avendo risorse e continuità aziendale, omette consapevolmente i versamenti
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. d)
Ground di ricorso per cassazione per mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; la Corte spiega il criterio della "decisività" e dichiara il motivo inammissibile per mancanza di specificità e prova che, se assunta, avrebbe determinato sicuramente diversa pronuncia
art. 495 cod. proc. pen. comma 2
Norma che disciplina la richiesta di assunzione di prova nel processo; richiamata in relazione all'art. 606 c.p.p. quando la parte lamenta che una prova richiesta non è stata assunta
art. 52 e art. 45 cod. pen.
Richiamate dal ricorrente a sostegno di scriminanti/assenze di responsabilità (es. giustificato motivo/forza maggiore o cause estintive della colpa); la Corte non le ha ritenute efficaci nel caso concreto, avendo ritenuto sussistente il dolo generico per scelta gestionale di non versare le ritenute
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in ordine alla determinazione e all'attribuzione della somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte la utilizza per giustificare il mancato addebito per colpa nell'aver proposto il ricorso
Massime di principio
- In caso di omesso versamento di ritenute previdenziali il dato della continuità aziendale e della scelta di pagare le retribuzioni anziché accantonare le ritenute è indice rilevante di dolo generico e può integrare la responsabilità penale del sostituto d'imposta
- L'insolvenza o la crisi della società non esonerano automaticamente il sostituto dall'obbligo di versare le ritenute: l'obbligo di ripartire le risorse al momento della corresponsione delle retribuzioni resta centrale e la sopravvenuta impossibilità non scrimina i precedenti omessi versamenti
- Per la Cassazione, le richieste di assunzione di prove in sede di gravame o in cassazione devono essere specifiche e dimostrare la decisività della prova; le censure vaghe o non confrontate con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili
- La contestazione della responsabilità per omessi versamenti richiede elementi probatori precisi (es. episodicità, modestia dell'importo, impossibilità oggettiva di reperire fondi) per escludere il dolo; mere ricostruzioni economiche non sono sufficienti
- Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata: la mancanza di specificità estrinseca comporta spesso l'inammissibilità del ricorso in Cassazione
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