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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32451/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.L. 8/2016), articolando cinque motivi: 1) mancata rinnovazione dibattimentale e mancata audizione della teste Garzuglia Lorella per chiarire se vi fossero due processi sullo stesso fatto e le somme dovute; 2) violazione di norme penali (in particolare richiamando art. 2 cit., art. 52 e art. 45 c.p.) per non aver riconosciuto la sopravvenuta e imprevedibile crisi di liquidità della società e quindi l'assenza del dolo; 3) mancata valutazione che la crisi fosse non ascrivibile al ricorrente (anche per il dissesto del debitore Lucchini S.p.A.) e l'impossibilità di accesso al credito; 4) mancata considerazione dei versamenti effettivamente effettuati e dell'ostacolo rappresentato dal concordato/fallimento; 5) mancata valutazione dell'importanza della continuità aziendale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato la carenza di specificità e l'assenza della prova della decisività della prova richiesta, non essendosi il ricorrente confrontato con le argomentazioni del giudice di merito. I motivi secondo e terzo, tesi a dimostrare una situazione di forza maggiore e l'inesigibilità dei versamenti, sono stati ritenuti meri riesami critici dei fatti e privi di specificità estrinseca: la giurisprudenza richiamata dalla Corte afferma che l'obbligo del sostituto d'imposta di trattenere e versare le ritenute sussiste anche in stato di difficoltà economica e che la scelta di pagare le retribuzioni anziché accantonare le ritenute è indice di dolo generico. Quarto e quinto motivo sono stati anch'essi ritenuti inammissibili come valutazioni non specifiche o mere opinioni personali. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e deve versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 463/1983, art. 2 comma 1-bis, conv. L. 638/1983; come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.L. 8/2016

    Norma penale che sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del sostituto d'imposta; la Corte la applica ritenendo integrato il reato quando il datore di lavoro, pur avendo risorse e continuità aziendale, omette consapevolmente i versamenti

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. d)

    Ground di ricorso per cassazione per mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; la Corte spiega il criterio della "decisività" e dichiara il motivo inammissibile per mancanza di specificità e prova che, se assunta, avrebbe determinato sicuramente diversa pronuncia

  • art. 495 cod. proc. pen. comma 2

    Norma che disciplina la richiesta di assunzione di prova nel processo; richiamata in relazione all'art. 606 c.p.p. quando la parte lamenta che una prova richiesta non è stata assunta

  • art. 52 e art. 45 cod. pen.

    Richiamate dal ricorrente a sostegno di scriminanti/assenze di responsabilità (es. giustificato motivo/forza maggiore o cause estintive della colpa); la Corte non le ha ritenute efficaci nel caso concreto, avendo ritenuto sussistente il dolo generico per scelta gestionale di non versare le ritenute

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in ordine alla determinazione e all'attribuzione della somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte la utilizza per giustificare il mancato addebito per colpa nell'aver proposto il ricorso

Massime di principio

  • In caso di omesso versamento di ritenute previdenziali il dato della continuità aziendale e della scelta di pagare le retribuzioni anziché accantonare le ritenute è indice rilevante di dolo generico e può integrare la responsabilità penale del sostituto d'imposta
  • L'insolvenza o la crisi della società non esonerano automaticamente il sostituto dall'obbligo di versare le ritenute: l'obbligo di ripartire le risorse al momento della corresponsione delle retribuzioni resta centrale e la sopravvenuta impossibilità non scrimina i precedenti omessi versamenti
  • Per la Cassazione, le richieste di assunzione di prove in sede di gravame o in cassazione devono essere specifiche e dimostrare la decisività della prova; le censure vaghe o non confrontate con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili
  • La contestazione della responsabilità per omessi versamenti richiede elementi probatori precisi (es. episodicità, modestia dell'importo, impossibilità oggettiva di reperire fondi) per escludere il dolo; mere ricostruzioni economiche non sono sufficienti
  • Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata: la mancanza di specificità estrinseca comporta spesso l'inammissibilità del ricorso in Cassazione

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