Cassazione Penale, Sentenza n. 29992/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di conferma della condanna per frode assicurativa e reati di falso (reati commessi il 4/12/2016), articolando quattro censure principali: (1) vizio di motivazione ed errato accertamento della responsabilità; (2) erroneo riconoscimento del concorso di reati (frode e falso), con la tesi che un reato sarebbe assorbito nell'altro; (3) la fattispecie sarebbe stata tentata e non consumata, atteso che la compagnia non avrebbe liquidato il danno; (4) carenza di motivazione sulla dosimetria della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e determinazione illegittima dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi tre motivi e ha ritenuto irripetibile l'accertamento di responsabilità: ha confermato che la condanna per frode assicurativa e per reati di falso era corretta, spiegando che i reati di falso possono integrare autonome punibilità rispetto alla frode e che la frode assicurativa si consuma con la denunzia/istanza ingannevole, non richiedendo l'effettivo pagamento. Tuttavia i giudici hanno accolto i motivi relativi alla carenza motivazionale sulla determinazione della pena (dosimetria, ricorso alle attenuanti generiche e aumento per continuazione): in mancanza di adeguata motivazione su tali scelte discrezionali hanno annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e hanno disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su quei punti. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'accertamento di responsabilità è divenuto irrevocabile. L'imputato è stato condannato anche alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 642, secondo comma, cod. pen.
La Corte ha applicato la norma sulla frode assicurativa ritenendo che il reato si perfezioni con la denunzia o domanda risarcitoria ingannevole; non è necessario il concreto conseguimento dell'indennizzo perché la finalità dolosa si manifesta già con la richiesta.
art. 477 cod. pen.
Riferita come norma tra i reati di falso contestati: il giudice ha ritenuto che i reati di falso possano avere autonomia di punibilità rispetto alla frode usandosi come mezzi per crearne l'apparenza.
art. 482 cod. pen.
Un'altra norma sul falso documentale richiamata nella contestazione: la Corte ha confermato che la condotta di falsificazione, pur essendo strumentale alla frode, conserva autonomo profilo di tutela penale.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiamato come regola formale per la redazione dei motivi di ricorso: il ricorrente ha depositato i motivi in conformità alla disciplina sulle impugnazioni.
art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di cassazione: la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità, ritenendo che i primi tre motivi fossero dedotti in termini aspecifici e non superassero il divieto di riesame del merito in Cassazione.
art. 132 cod. pen.
primo comma, secondo periodo
La Corte ha richiamato l'obbligo motivazionale del giudice nel compimento dell'atto discrezionale di determinazione della pena, sottolineando che occorre indicare i motivi che giustificano l'uso della discrezionalità, specialmente quando la pena discosta dal minimo.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come 'serbatoio' dei criteri di quantificazione della pena che il giudice deve considerare e, se opportuno, indicare come prevalente nella motivazione della pena.
art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che ha consentito il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per il nuovo esame della sola fase di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In Cassazione è molto limitato il sindacato sul merito: per contestare l'apprezzamento della prova occorre indicare concretamente le ragioni di illogicità o insufficienza della motivazione del giudice di merito, non una mera richiesta di diversa valutazione.
- I reati di falso documentale e la frode assicurativa possono concorrere: la condotta di falsificazione, pur strumentale, ha autonomia di tutela penale e non è automaticamente assorbita dalla fattispecie di frode.
- La frode assicurativa si perfeziona con la denunzia/domina risarcitoria ingannevole; non è necessario che l'assicuratore abbia effettivamente liquidato il danno perché l'elemento soggettivo (dolo specifico) è attestato dalla richiesta stessa.
- La determinazione della pena è esercizio discrezionale del giudice di merito, ma richiede una motivazione espressa e idonea che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la mancanza di tale motivazione può portare all'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al rinvio.
- Se si impugna la dosimetria della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va rilevata specificamente la insufficienza motivazionale del giudice di merito, indicando quali criteri non sono stati considerati o in che modo la motivazione sia irragionevole.
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