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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41665/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia assicuratrice in relazione a un appalto pubblico. Il Comune, pur non avendo sottoscritto la convenzione assicurativa, agiva come beneficiario della garanzia per escutere il garante a fronte dell'inadempimento dell'appaltatrice. Il Tribunale aveva declinato la competenza territoriale del foro adito, ritenendo opponibile al Comune la clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto di garanzia, sul presupposto che il Comune, quale terzo beneficiario, fosse vincolato alle clausole del contratto da cui traeva il proprio diritto. Con il regolamento necessario di competenza il Comune ha dedotto: violazione degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.; violazione degli artt. 28 c.p.c. e 1411-1413 c.c., sostenendo che la clausola di foro convenzionale non fosse opponibile perché non parte del contratto; violazione degli artt. 38 e 183 c.p.c. e omesso esame, per non avere il Tribunale deciso correttamente la questione di competenza e per avere proseguito l'istruttoria dopo aver inizialmente sollecitato la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, nel contratto a favore di terzo, la volontà del terzo di profittare della stipulazione riguarda l'intero assetto negoziale e rende opponibili anche le clausole accessorie, compresa quella che deroga la competenza territoriale. Ha inoltre escluso che la pendenza di un separato giudizio contro l'appaltatrice principale valga a fondare connessione o pregiudizialità con la causa contro il garante, trattandosi di giudizi tra soggetti diversi. Infine, ha escluso la formazione di un giudicato implicito sulla competenza e ha ritenuto legittima la scelta del giudice di decidere la questione di competenza unitamente alla causa, senza che ciò integri violazione delle norme processuali denunciate. Il ricorso è stato quindi respinto e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1411 c.c.

    nel contratto a favore di terzo il terzo che intende profittare della stipulazione aderisce all'intero regolamento contrattuale

  • art. 1413 c.c.

    il promittente può opporre al terzo beneficiario le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto; quindi le clausole del contratto sono opponibili al terzo

  • art. 1182 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di competenza territoriale, ma il motivo è stato respinto

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di foro competente, ma ritenuto superato dalla clausola contrattuale opponibile al terzo

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato per contestare la deroga di competenza, ma la Corte ha ritenuto valida l'opponibilità della clausola al terzo beneficiario

  • art. 38 c.p.c.

    la censura processuale è stata disattesa perché non è stato ravvisato un vizio della decisione sulla competenza

  • art. 183 c.p.c.

    la prosecuzione dell'istruttoria dopo i termini non ha comportato alcun giudicato implicito sulla competenza né invalidità del procedimento

  • art. 187, comma 3, c.p.c.

    il giudice può decidere unitamente merito e questioni pregiudiziali, compresa la competenza

  • art. 175 c.p.c.

    il giudice dirige il procedimento secondo poteri discrezionali, nei limiti del più sollecito e leale svolgimento del processo

  • art. 295 c.p.c.

    la pregiudizialità necessaria richiede che una situazione sostanziale costituisca fatto costitutivo o elemento della fattispecie di un'altra; nella specie non ricorreva tra causa contro il garante e causa contro l'appaltatrice

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel contratto a favore di terzo, la facoltà del terzo di profittare della stipulazione comporta l'opponibilità dell'intero regolamento negoziale, comprese le clausole che incidono sulla competenza territoriale o su altri aspetti accessori del rapporto.
  • La clausola di deroga del foro convenzionale inserita nel contratto da cui il terzo trae il proprio diritto è opponibile al terzo beneficiario, poiché questi non può accettare selettivamente solo le pattuizioni favorevoli.
  • La pendenza di una distinta azione contro il debitore principale non determina di per sé connessione o pregiudizialità necessaria rispetto all'azione contro il garante, quando i giudizi coinvolgono soggetti diversi e non vi è identità del rapporto sostanziale rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c.
  • La scelta del giudice di rinviare o riunire la decisione sulla competenza e sul merito rientra nei poteri di direzione del processo e non integra, da sola, giudicato implicito o vizio processuale, se non è dimostrata una concreta lesione del contraddittorio o delle regole procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneCompetenzaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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