Cassazione Penale, Ordinanza n. 16308/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, contestava la pena come rideterminata dalla corte di merito dopo il ricalcolo corretto di un errore commesso dal primo giudice. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico, perché non conteneva una specifica critica alla motivazione della decisione impugnata né indicava puntualmente le ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
non citato espressamente nel testo
la genericità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità quando manca una precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a controllo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; la mera deduzione astratta di vizi motivazionali non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo che non indica con precisione le ragioni in fatto o in diritto da sottoporre alla verifica della Corte.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito, specie quando la pena sia stata già rideterminata all'esito di un ricalcolo corretto.
- La genericità del ricorso determina l'inammissibilità e può comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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