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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20949/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva respinto la sua richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 19/06/2016 (condanna per estorsione, lesioni aggravate e porto d'arma). Il ricorrente sosteneva che uno stato di forza maggiore – la detenzione in Romania nel 2016 e/o il successivo procedimento penale rumeno che gli avrebbe impedito di rientrare in Italia e di interloquire con il difensore – gli avesse reso impossibile conoscere la sentenza e proporre tempestivamente impugnazione. La Corte territoriale aveva ritenuto che la documentazione prodotta non dimostrasse uno stato di detenzione in Romania nel periodo utile per impugnare la sentenza italiana e, anzi, indicasse che la limitazione della libertà era iniziata successivamente; inoltre la nuova linea argomentativa circa l'impedimento derivante dal procedimento rumeno non era stata proposta in sede di merito e quindi non era valutabile in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il rigoroso principio secondo cui il 'caso di forza maggiore' ai fini dell'art. 175 c.p.p. richiede un impedimento assoluto, esterno e non imputabile all'interessato, che renda vano ogni sforzo umano, onere che grava sul richiedente e deve essere adeguatamente allegato e documentato. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità di dedurre per la prima volta in Cassazione un motivo non sottoposto al giudice di merito (l'impedimento costituito dal procedimento rumeno), ha escluso che la situazione materiale prospettata fosse idonea a precludere i contatti con il difensore o l'impugnazione mediante strumenti esteri, e ha ricordato che per le questioni riguardanti la partecipazione al processo in assenza esistono rimedi specifici (rescisione del giudicato/ art. 629-bis). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione in presenza di un caso di forza maggiore; richiede prova dell'impedimento assoluto, esterno e non imputabile all'interessato, tale da rendere vano ogni sforzo umano

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza e le conseguenze processuali; nel caso di dichiarazione di assenza applicano rimedi specifici e la disciplina previgente può essere rilevante per atti anteriori alle modifiche normative

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che regola la rescissione del giudicato per procedimenti celebrati in assenza (nuova collocazione della disciplina), rimedio diverso e specifico rispetto alla restituzione nel termine

  • art. 625-ter cod. proc. pen. (norma abrogata)

    art. 625-ter cod. proc. pen.

    Precedente disposizione sulla rescissione del giudicato sostituita dall'art. 629-bis; la Corte ricorda l'abrogazione e la sostituzione normativa

  • artt. 582 e 583 cod. proc. pen.

    artt. 582 e 583 cod. proc. pen.

    Prevedono la possibilità di depositare atti presso agenti consolari o di spedire atti con raccomandata dall'estero, circostanza che attenua l'argomento secondo cui la mera permanenza o impossibilità di rientro dall'estero impedisca automaticamente l'impugnazione

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Principio di conservazione degli atti processuali applicabile ai rimedi qualificati come impugnazioni; non si applica alla restituzione nel termine, per cui non è possibile 'riqualificare' l'istanza in un altro rimedio in modo automatico

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il concetto di 'forza maggiore' ai fini della restituzione del termine è estremamente rigoroso: occorre dimostrare un impedimento assoluto, esterno e non imputabile, che renda vano ogni sforzo umano.
  • La semplice residenza all'estero, l'espulsione o la volontaria emigrazione non costituiscono di per sé forza maggiore; rimangono strumenti pratici di impugnazione anche dall'estero (deposito presso agenti consolari, raccomandata).
  • L'onere probatorio grava sul richiedente: senza documentazione chiara e sovrapponibile al periodo utile per impugnare, la richiesta di restituzione sarà respinta.
  • Questioni e motivi non sollevati in sede di merito non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione e saranno inammissibili.
  • Nei casi di processo in assenza esistono rimedi specifici (rescisione del giudicato/art. 629-bis) diversi dalla restituzione nel termine: bisogna scegliere lo strumento processuale corretto a seconda della fattispecie.
  • L'impossibilità di lasciare uno Stato estero non implica automaticamente l'impossibilità di comunicare con un difensore o di esercitare impugnazioni attraverso gli strumenti previsti dal codice; ciò deve essere provato se si sostiene altrimenti.

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