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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28247/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto un estratto di ruolo dal quale risultavano iscritti carichi tributari relativi ad alcune cartelle di pagamento che egli assumeva di non aver mai ricevuto. Ha quindi impugnato due cartelle emesse per IRES, IVA e IRAP 2006, deducendo in sintesi la nullità/invalidità delle notificazioni e contestando che, a fronte della sua doglianza, l’agente della riscossione non avesse depositato in giudizio la copia integrale delle cartelle, oltre a lamentare che la notificazione non sarebbe avvenuta nelle forme corrette. In cassazione ha proposto due motivi: il primo per violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la regolarità delle notifiche senza il deposito integrale delle cartelle e senza notifica a mezzo posta; il secondo per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza d’appello fosse motivata solo apparente, soprattutto quanto all’accertamento del contenuto delle cartelle e alla regolarità della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui, ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale, non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica; ha altresì ricordato che, se il destinatario contesta solo di aver ricevuto la notifica e l’agente prova la regolarità della stessa, restano preclusi i vizi della cartella non tempestivamente opposti e non sussiste un onere di produrre la copia integrale della cartella. Ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva effettivamente motivato in modo esplicito sulla produzione delle cartelle e delle relate, sulla corrispondenza tra numero della cartella e plico notificato e sulla regolarità delle notificazioni, sicché non vi era alcuna motivazione apparente. Il ricorso è stato pertanto respinto; il contribuente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la prova del perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella; è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relata di notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere un erroneo riparto dell’onere della prova; la Corte ha escluso che gravasse sull’agente della riscossione l’onere di produrre la copia integrale della cartella quando la notifica risulti provata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per dedurre il vizio di violazione di legge sul tema della notificazione delle cartelle e della prova della stessa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la sentenza d’appello fosse nulla per difetto assoluto di motivazione, avendo la CTR reso una motivazione espressa e comprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che la CTR vi si fosse conformata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è richiesta la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella unitamente alla relata di notifica.
  • Se il destinatario contesta soltanto di aver ricevuto la notificazione della cartella e l’agente della riscossione prova la regolare esecuzione della notifica, restano preclusi i vizi della cartella non tempestivamente opposti e non incombe sull’agente l’onere di depositare in giudizio la copia integrale dell’atto.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito dia conto, in modo espresso e intellegibile, degli elementi di fatto posti a base della decisione e delle ragioni per cui ritiene regolare la notificazione.
  • La mera contestazione apodittica del contenuto degli atti notificati, senza specifiche deduzioni idonee a scalfire la ricostruzione del giudice di merito, non è sufficiente a fondare un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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