Cassazione Civile, Ordinanza n. 31992/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi intestati al debitore, garantiti da fideiussione prestata da altro soggetto. Il tribunale aveva accolto l’opposizione al decreto, revocato il provvedimento monitorio e riconosciuto al correntista, in via riconvenzionale, la ripetizione di somme indebitamente addebitate per interessi anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto non pattuite e valute fittizie. La società che si assume cessionaria del credito propose appello, ma la Corte d’appello dichiarò l’impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare, ritenendo non dimostrato il collegamento tra il creditore originario e la catena di cessioni e non individuabile con certezza l’inclusione del credito in una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. Nel ricorso per cassazione la società dedusse violazione degli artt. 100, 111 e 342 c.p.c. e della L. n. 130/1999 in combinato disposto con l’art. 58 T.U.B., sostenendo di aver acquistato pro soluto un portafoglio di crediti indicati per categorie nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, idoneo a provare la titolarità del credito e a rendere opponibile la cessione; con il secondo motivo censurò la valutazione dei documenti, affermando che nell’avviso era indicato che il portafoglio comprendeva crediti già acquistati da altra società poi fusa per incorporazione, e quindi che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la prova della successione nella posizione processuale del creditore originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, perché questa aveva allegato di essere subentrata alla propria dante causa quale cessionaria dei crediti in blocco. Tuttavia ha confermato l’impostazione della Corte d’appello secondo cui, in caso di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che agisce come successore a titolo particolare deve dimostrare l’inclusione del credito controverso nell’operazione; la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta se le indicazioni dell’avviso non consentono di ricondurre con certezza quello specifico credito al portafoglio ceduto, e in tale ipotesi occorre produrre il contratto di cessione e/o i relativi allegati, ovvero altra prova specifica. Nel caso concreto la ricorrente non aveva trascritto né allegato in modo sufficiente il contenuto dell’avviso di cessione, né prodotto il contratto o gli allegati idonei a identificare il credito oggetto di causa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato per la legittimazione ad agire e ad impugnare, quale requisito processuale da verificare
art. 111 c.p.c.
richiamato in tema di successione nel processo e legittimazione del successore a titolo particolare
art. 342 c.p.c.
richiamato tra le norme invocate a sostegno dell’appello e del ricorso
L. n. 130/1999
richiamata in relazione alla disciplina della cartolarizzazione e della cessione in blocco dei crediti
art. 58 T.U.B.
la cessione in blocco rende opponibile il trasferimento, ma non esonera il cessionario dall’onere di provare che lo specifico credito controverso rientri nel portafoglio ceduto
art. 1264 c.c.
richiamato per analogia quanto all’opponibilità della cessione al debitore ceduto mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
art. 77 c.p.c.
richiamato in relazione alla rappresentanza processuale della società procuratrice
art. 360, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nel ricorso
art. 360, n. 5 c.p.c.
dedotto come vizio motivazionale nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel caso di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale soddisfa gli adempimenti di opponibilità al debitore, ma non sostituisce l’onere del cessionario di provare che il credito specificamente azionato sia incluso nel trasferimento.
- Quando l’avviso di cessione contiene indicazioni per categorie, esse sono sufficienti solo se, per precisione e concretezza dei dati, consentono di identificare con certezza il credito controverso; altrimenti è necessaria la produzione del contratto di cessione e/o dei suoi allegati, oppure altra prova specifica dell’inclusione del credito.
- Chi impugna quale successore a titolo particolare deve allegare e provare la propria legittimazione sostanziale e processuale, indicando l’atto da cui deriva la successione nella posizione del dante causa.
- La mancata dimostrazione documentale dell’inclusione del credito nella catena di cessioni comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal soggetto che si afferma cessionario.
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