Sentenza del 14/12/2016 n. 9478 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento in dogana - Responsabilità dello spedizioniere - Responsabilità solidale del rappresentante indiretto - Responsabilità oggettiva - Non sussiste - Verifica effettiva della frode - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano gli avvisi di rettifica e le sanzioni relativi a importazioni di prodotti metallici provenienti dalla Cina. L'Amministrazione aveva riclassificato la merce, ritenendola assoggettabile a una maggiore aliquota doganale e ai dazi antidumping. Gli spedizionieri contestavano inoltre la propria responsabilità solidale, sostenendo di aver riportato fedelmente i dati forniti dall'importatore e di non aver potuto individuare la presunta irregolarità senza approfondite valutazioni tecniche. La controversia riguardava quindi sia la corretta classificazione tariffaria dei prodotti sia i limiti della responsabilità dello spedizioniere quale rappresentante indiretto.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto tutti i ricorsi e annullato gli avvisi di rettifica e i provvedimenti sanzionatori. La CTU ha accertato che i prodotti importati appartenevano a specifiche categorie di elementi di fissaggio, sostanzialmente diverse dalle semplici viti soggette ai dazi antidumping, e che non dovevano quindi essere assoggettati a tali dazi. Quanto agli spedizionieri, il giudice ha riconosciuto che, pur essendo normalmente responsabili in solido con l'importatore ai sensi della rappresentanza indiretta, non possono essere gravati da una responsabilità oggettiva per dati fraudolenti o inesatti forniti dal cliente. Nel caso concreto, l'irregolarità era individuabile soltanto mediante un esame tecnico-specialistico, non esigibile nell'ordinaria attività professionale degli spedizionieri. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese di CTU sono state poste solidalmente a carico di tutte le parti.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, Codice doganale comunitario
Lo spedizioniere può agire quale rappresentante indiretto dell'importatore.
Nella rappresentanza indiretta lo spedizioniere agisce in nome proprio per conto dell'importatore e assume la veste di dichiarante doganale.
Art. 201 Codice doganale comunitario
Risponde dell'obbligazione doganale il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche l'importatore.
La norma fonda la responsabilità solidale dello spedizioniere e dell'importatore per il debito doganale, ma non introduce una responsabilità automaticamente oggettiva dello spedizioniere per qualsiasi errore contenuto nella dichiarazione.
Cassazione n. 9773/2010
La responsabilità dello spedizioniere incontra un limite nella concreta possibilità di individuare l'irregolarità secondo criteri di ragionevolezza e di ordinaria diligenza professionale.
Art. 61 TULD
È stato richiamato in relazione alla contestata mancata partecipazione del contribuente alle analisi della merce in contraddittorio.
Art. 78 Regolamento CEE n. 2193/1992
Richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità della revisione e della riclassificazione doganale.
Regolamento CE n. 91/2000
Prevede dazi antidumping per determinati prodotti di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina; il giudice ha ritenuto che i prodotti concretamente importati non rientrassero nella relativa categoria.
Art. 303 TULD
Riguarda le sanzioni per irregolarità nelle dichiarazioni doganali; nel caso concreto le sanzioni sono state annullate insieme agli atti impositivi.
Art. 64 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dagli spedizionieri per sostenere l'assimilabilità della loro posizione a quella di un soggetto estraneo al beneficio economico dell'operazione.
Art. 10 Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato in relazione all'affidamento e all'eventuale errore dello spedizioniere indotto in inganno dall'importatore.
Art. 12 D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato dai ricorrenti per contestare la mancata applicazione delle regole sul concorso e sulla continuazione tra violazioni.
Massime di principio
- La rappresentanza indiretta comporta normalmente la responsabilità solidale dello spedizioniere con l'importatore per l'obbligazione doganale, ma non equivale a una responsabilità oggettiva e automatica.
- Lo spedizioniere risponde quando l'irregolarità era concretamente riconoscibile mediante l'ordinaria diligenza professionale o quando conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la non correttezza dei dati dichiarati.
- Non è normalmente esigibile dallo spedizioniere un'indagine tecnica specialistica o il ricorso preventivo a periti quando la corretta classificazione dipende da valutazioni complesse di natura meccanica, merceologica o giuridica.
- Per valutare la responsabilità occorre verificare i documenti messi a disposizione dall'importatore, la coerenza apparente dell'operazione e il livello di complessità dell'errore riscontrato dall'Amministrazione.
- Quando la contestazione riguarda una classificazione tariffaria controversa, il giudice deve accertare tecnicamente la natura della merce prima di confermare maggiori dazi o sanzioni.
- Le sanzioni dovrebbero concentrarsi, in linea generale, sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione, salvo la prova di una condotta colposa o consapevole dello spedizioniere.
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