Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 574/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento n. 2626/2022 del 3 novembre 2022, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia privata - Direzione Urbanistica, del Comune di Firenze, nonché, di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202300013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di due istanze di condono edilizio relative alla ristrutturazione con ampliamento e mutamento di destinazione d’uso di un annesso rurale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a due istanze di condono edilizio presentate dalla società dante causa per opere eseguite su un annesso rurale pertinenziale, consistenti nella demolizione e ricostruzione del manufatto, nel suo ampliamento e nel mutamento della destinazione d’uso da annesso rurale a civile abitazione. Con il primo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della L.R.T. n. 53/2004, della L.R.T. n. 52/1999 e dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che l’intervento dovesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia, con un modesto ampliamento funzionale all’adeguamento antisismico, e non come nuova edificazione o demolizione e ricostruzione. Con il secondo motivo hanno contestato il computo unitario delle opere oggetto delle due pratiche, sostenendo che le istanze avrebbero dovuto essere esaminate separatamente e che l’incremento volumetrico sarebbe rimasto al di sotto del limite di 100 metri cubi previsto dalla disciplina regionale. Con il terzo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 33 della legge n. 47/1985 e dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934, nonché difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, contestando l’applicazione della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri e sostenendo che l’immobile fosse preesistente all’apposizione o alla rideterminazione del vincolo. I ricorrenti hanno inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in ragione della presentazione di una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l’istanza di rinvio, ritenendo che la mera presentazione di una nuova istanza di sanatoria non integri un’esigenza difensiva improcrastinabile né condizioni la possibilità di decidere sull’impugnazione del diniego di condono. Il ricorso è stato quindi rigettato. Il giudice ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi, rilevando che le due istanze erano coeve, riguardavano il medesimo manufatto e descrivevano un intervento unitario di ristrutturazione con ampliamento e mutamento di destinazione d’uso. Le opere sono state correttamente qualificate come demolizione e ricostruzione con realizzazione di un nuovo organismo edilizio, non riconducibile agli interventi condonabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 2 L.R.T. n. 53/2004. Inoltre, il computo complessivo degli aumenti di superficie e altezza determinava un incremento volumetrico superiore a 100 metri cubi; la contestazione dei ricorrenti è stata giudicata generica e non adeguatamente supportata da specifiche allegazioni tecniche. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la costruzione deve essere considerata unitariamente ai fini del condono e non può essere frazionata in singole porzioni per ottenere una sanatoria parziale. Anche il terzo motivo è stato respinto: poiché le opere risultavano ultimate nel 2003, era applicabile la fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934, come novellato dall’art. 28 legge n. 166/2002. Il vincolo cimiteriale è stato qualificato come vincolo conformativo e di inedificabilità assoluta, operante direttamente e indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici; la sua sussistenza preclude il condono ai sensi dell’art. 33 legge n. 47/1985, senza necessità di una valutazione concreta di compatibilità dell’opera con gli interessi tutelati. Trattandosi di atto plurimotivato, il giudice ha inoltre osservato che la legittimità anche di una sola ragione autonomamente idonea a sorreggere il diniego sarebbe stata sufficiente a giustificare il rigetto, con assorbimento delle ulteriori censure. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.

    Il rinvio dell’udienza può essere disposto soltanto in casi eccezionali; la mera pendenza o presentazione di una nuova istanza di sanatoria non costituisce esigenza difensiva improcrastinabile.

  • art. 2, commi 1 e 2, L.R.T. n. 53/2004

    Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5.

    La sanatoria regionale riguarda soltanto le tipologie di opere previste dalla norma e incontra il limite volumetrico di 100 metri cubi per singola unità abitativa; un nuovo organismo edilizio derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento e mutamento di destinazione d’uso esula dalle opere condonabili.

  • art. 33 legge n. 47/1985

    Le opere abusive oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con vincoli che comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.

    La presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, preesistente alla realizzazione delle opere, impedisce il rilascio del condono.

  • art. 338, comma 1, R.D. n. 1265/1934

    È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

    La fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, applicabile alle opere ultimate nel 2003, costituisce vincolo conformativo e di inedificabilità assoluta, direttamente operativo e non modificabile dagli strumenti urbanistici.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

    Il principio dispositivo non attribuisce alle parti un potere incondizionato di determinare il calendario processuale; il rinvio deve essere compatibile con la ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio, opere coeve riferite al medesimo manufatto e funzionalmente collegate devono essere valutate unitariamente; non è consentito frazionare un intervento unitario in più istanze o porzioni per eludere i limiti di condonabilità.
  • La demolizione e ricostruzione di un manufatto con ampliamento planivolumetrico e mutamento di destinazione d’uso, quando determini un nuovo organismo edilizio, non può essere qualificata come mera ristrutturazione edilizia condonabile se eccede le tipologie previste dalla disciplina speciale sul condono.
  • Il limite volumetrico previsto dalla disciplina regionale sul condono deve essere verificato considerando unitariamente gli incrementi derivanti dall’intervento complessivo; una contestazione del calcolo amministrativo priva di specifiche allegazioni tecniche non assolve l’onere di prova del ricorrente.
  • Il vincolo cimiteriale di rispetto, ove preesistente alla realizzazione dell’abuso, è un vincolo conformativo e di inedificabilità assoluta, direttamente operativo anche indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici, e preclude il condono ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985 senza necessità di una valutazione concreta di compatibilità dell’opera.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo consente il rigetto del ricorso, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure.
  • Nel processo amministrativo il rinvio dell’udienza di merito è ammesso solo per casi eccezionali e, in particolare, per esigenze difensive improcrastinabili; la presentazione di una nuova istanza amministrativa non impone il rinvio quando non incida sulla possibilità di decidere l’impugnazione già proposta.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli urbanisticiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.