Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da Lodovica Pedicini, contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Campania, e nei confronti di Nadia Ranaldo, Maurizio Mandara, avverso graduatorie definitive di merito relative al dm 82 del 24.09.2012;

Giustizia amministrativa201500777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle graduatorie definitive di merito per la classe di concorso A033 e degli atti della prova orale del concorso per il personale scolastico di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione, il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania del 28 agosto 2013, la graduatoria definitiva per la classe A033, il decreto di nomina della commissione giudicatrice, il verbale della prova orale e gli atti connessi. Ha dedotto la violazione dell'art. 10 del bando, della circolare ministeriale n. 3833 del 17 aprile 2013 e l'eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, violazione del procedimento, violazione del buon andamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il colloquio successivo alla lezione simulata avrebbe riguardato temi non pertinenti alla traccia assegnata e che il quesito sulle operazioni non conservate nell'architettura in virgola mobile sarebbe stato estraneo alle TIC, alla traccia e al programma concorsuale. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

Il parere

La Sezione ha ritenuto non accoglibile l'eccezione di tardività, poiché la documentazione prodotta non conteneva la PEC o altra prova del perfezionamento della notificazione il 27 dicembre 2013, ma soltanto la dichiarazione dell'Amministrazione. Nel merito ha respinto entrambe le censure. L'art. 10 del bando imponeva il collegamento del colloquio con la lezione simulata, ma non richiedeva che ogni domanda fosse rigidamente e direttamente riferita alla traccia estratta, poiché la prova orale aveva anche ad oggetto le discipline di insegnamento e la complessiva preparazione professionale. Le commissioni dispongono di ampia discrezionalità tecnica nella conduzione dei colloqui, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento o violazione diretta delle regole concorsuali. Le domande contestate sono state ritenute riconducibili alla classe di concorso o al contesto scolastico e tecnologico della selezione. Anche il quesito sull'architettura in virgola mobile è stato considerato pertinente all'area informatica e tecnologica; la sua eventuale specialisticità non ne determinava l'illegittimità, non essendone stata dimostrata la manifesta estraneità al programma. La Sezione ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva provato quale punteggio avrebbe dovuto conseguire, quale errore valutativo fosse stato commesso né come sarebbe mutato l'esito della prova. Il punteggio di 30/40 era superiore alla soglia minima e non erano stati dedotti errori di calcolo, violazioni delle griglie o travisamenti dei fatti. L'istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Tardività del ricorso

L'eccezione ministeriale non è stata accolta perché la documentazione acquisita non consentiva di verificare autonomamente né la data né le modalità della notificazione; risultava soltanto la dichiarazione dell'Amministrazione, priva della PEC o di altra prova documentale del perfezionamento della notifica.

Violazione dell'art. 10 del bando - Pertinenza del colloquio

Il colloquio deve prendere le mosse dalla lezione simulata, ma il relativo collegamento non può essere interpretato in modo tanto restrittivo da impedire ogni approfondimento sulle discipline di insegnamento e sulla complessiva preparazione professionale del candidato.

Quesito sulle TIC e sull'architettura in virgola mobile

Il quesito relativo alle operazioni non conservate nell'architettura in virgola mobile rientra nell'area dell'informatica e dell'elaborazione numerica. Anche qualora fosse stato particolarmente specialistico, non risultava dimostrata la sua manifesta estraneità alle competenze tecnologiche e informatiche oggetto della selezione.

Prova di resistenza e discrezionalità tecnica

La ricorrente non ha indicato quale punteggio avrebbe dovuto ottenere, quale concreto errore valutativo fosse stato commesso o come il risultato finale sarebbe cambiato. Il punteggio di 30/40, superiore alla soglia minima, e l'assenza di errori di calcolo, violazioni delle griglie o travisamenti dei fatti impediscono di ravvisare un'illegittimità rilevante.

Norme richiamate

  • art. 10 del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012

    La prova orale ha ad oggetto le discipline di insegnamento; valuta la padronanza delle discipline, la capacità di trasmissione delle conoscenze e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC; è articolata in una lezione simulata e in un colloquio successivo.

    Il colloquio deve essere collegato alla lezione simulata, ma può comprendere approfondimenti disciplinari ulteriori, purché riconducibili all'oggetto della selezione e alla preparazione professionale complessiva.

  • circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3833 del 17 aprile 2013

    Il colloquio è finalizzato all'approfondimento della lezione simulata e delle relative scelte didattiche.

    La circolare conferma il collegamento tra lezione simulata e colloquio, senza imporre che ogni domanda sia rigidamente riferita alla traccia estratta.

  • d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012

    Costituisce la disciplina della procedura concorsuale per il personale scolastico cui appartiene la prova orale contestata.

Massime di principio

  • In una prova orale concorsuale articolata in lezione simulata e colloquio, il colloquio deve muovere dalla lezione e dalle relative scelte didattiche, ma non deve necessariamente limitarsi a domande direttamente e rigidamente riferite alla traccia estratta, potendo verificare la complessiva preparazione disciplinare e professionale del candidato.
  • La discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice nella formulazione delle domande orali è sindacabile soltanto quando emerga una manifesta illogicità, un travisamento, una violazione diretta delle regole del bando o la manifesta estraneità della domanda all'oggetto e al programma della selezione.
  • L'eventuale carattere specialistico di un quesito concorsuale non ne determina di per sé l'illegittimità, se il quesito resta riconducibile all'area disciplinare e alle competenze oggetto della procedura.
  • La contestazione del contenuto delle domande di una prova concorsuale deve essere accompagnata dalla dimostrazione di una concreta incidenza sul risultato, indicando l'errore valutativo, il punteggio corretto o il possibile mutamento dell'esito; in mancanza, non è sufficiente una critica astratta alla formulazione dei quesiti.
  • Ai fini dell'accertamento della tardività nel ricorso straordinario, la mera dichiarazione dell'Amministrazione non sostituisce la prova documentale della data e delle modalità di notificazione del ricorso, quando tali circostanze siano contestate o debbano essere verificate.

Impugnazione della graduatoria del concorso per la classe A033

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro gli atti della procedura concorsuale per il personale scolastico disciplinata dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, con particolare riferimento alla graduatoria definitiva per la classe di concorso A033 e alla prova orale. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l'istanza cautelare.

Atti impugnati e motivi

La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania del 28 agosto 2013, la graduatoria generale definitiva, il decreto di nomina della commissione giudicatrice, il verbale della prova orale e gli atti presupposti e conseguenti.

Ha dedotto:

  • la violazione dell'art. 10 del bando e della circolare ministeriale n. 3833 del 17 aprile 2013, sostenendo che il colloquio avesse riguardato temi non pertinenti alla traccia assegnata per la lezione simulata;
  • l'illegittimità del quesito relativo alle operazioni non conservate nell'architettura in virgola mobile, ritenuto estraneo alle TIC, alla traccia e al programma concorsuale;
  • l'eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, violazione del procedimento, violazione del buon andamento e ingiustizia manifesta.

Eccezione di tardività

Il Ministero aveva eccepito la tardività del ricorso. In precedenza, con parere interlocutorio n. 02893/2015 del 26 ottobre 2015, la Sezione aveva chiesto una relazione istruttoria integrativa, poiché gli elementi forniti non erano sufficienti a provare la tardività.

All'esito dell'integrazione istruttoria, la Sezione ha rilevato che non erano stati prodotti la PEC di notificazione o altri documenti idonei a dimostrare il perfezionamento della notifica il 27 dicembre 2013. La sola dichiarazione dell'Amministrazione contenuta nella relazione istruttoria non era sufficiente. L'eccezione, fondata su elementi meramente indiziari e non verificabili autonomamente, è stata quindi disattesa.

Disciplina della prova orale

L'art. 10 del d.d.g. n. 82 del 2012 stabilisce che la prova orale riguarda le discipline di insegnamento e mira a verificare la padronanza disciplinare, la capacità di trasmettere le conoscenze e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC. La prova si articola in una lezione simulata e in un colloquio successivo diretto ad approfondire i contenuti e le scelte metodologiche della lezione.

La circolare ministeriale n. 3833 del 17 aprile 2013 precisa che il colloquio è finalizzato all'approfondimento della lezione simulata e delle relative scelte didattiche.

Valutazione del primo motivo

La candidata aveva ricevuto la traccia relativa alla soluzione dei problemi di funzionamento del software. Nel colloquio le erano state rivolte domande concernenti, tra l'altro, l'introduzione della scuola media, la riforma Gentile, l'abolizione dell'esame orale di matematica, la temperatura di Curie, le rappresentazioni grafiche e l'architettura in virgola mobile.

La Sezione ha escluso che l'art. 10 imponesse una corrispondenza rigida e diretta tra ciascuna domanda e la traccia sorteggiata. Il colloquio deve certamente prendere le mosse dalla lezione simulata, ma la prova orale ha per oggetto anche le discipline di insegnamento e la complessiva preparazione professionale del candidato.

Le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità tecnica nella conduzione delle prove orali. Il sindacato può intervenire soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento, violazione diretta delle regole del bando o utilizzo della prova per finalità estranee alla selezione. Nel caso concreto non è stata dimostrata una completa disconnessione del colloquio dalla materia concorsuale: le domande sono state ritenute riconducibili alla classe A033 o al contesto scolastico e tecnologico della procedura.

Valutazione del quesito sull'architettura in virgola mobile

La seconda censura riguardava il quesito sulle operazioni non conservate nell'architettura in virgola mobile. La Sezione ha ritenuto che il tema appartenesse all'informatica e all'elaborazione numerica e fosse quindi riconducibile all'area delle tecnologie dell'informazione e della competenza tecnologica richiesta nella procedura.

La circostanza che il quesito potesse avere un contenuto specialistico non era sufficiente a determinarne l'illegittimità. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della commissione, salvo che la domanda sia manifestamente inconferente o palesemente estranea al programma. Tale estraneità non è stata dimostrata.

Mancanza di una concreta incidenza sul risultato

La Sezione ha aggiunto un rilievo decisivo: la ricorrente non aveva indicato quale punteggio avrebbe dovuto conseguire, quale specifico errore valutativo fosse stato commesso o in quale misura una diversa formulazione dei quesiti avrebbe modificato il risultato finale.

Il punteggio conseguito nella prova orale, pari a 30/40, era superiore alla soglia minima prevista dal bando. Non erano stati contestati errori di calcolo, violazioni delle griglie di valutazione o travisamenti dei fatti. La doglianza si risolveva quindi nella critica astratta al contenuto delle domande, senza dimostrazione di una concreta lesione.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto infondate entrambe le censure di merito e ha escluso la tardività del ricorso per insufficienza della prova documentale prodotta dall'Amministrazione. Il parere conclusivo è stato nel senso del rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.