Cassazione Penale, Sentenza n. 31406/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della citazione in appello per violazione del termine dilatorio di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p.: il decreto di citazione in appello era stato notificato tardivamente (notifiche del 5 ottobre 2022 e poi del 14 dicembre 2022 rispetto alle udienze fissate) e, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto rinotificare l'atto per garantire l'integrale termine di 20 giorni, non limitandosi al rinvio dell'udienza.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla nullità della citazione in appello, aderendo all'indirizzo maggioritario secondo cui, se il decreto di citazione è stato notificato anche se tardivamente ma il giudice rinvia preliminarmente il processo ad altra udienza concedendo per intero un nuovo termine di 20 giorni, non sussiste nullità quando il difensore è presente e informato (anche oralmente) del rinvio. La Corte ha evidenziato la rilevanza della rappresentanza tecnica e della conoscenza effettiva degli atti da parte dell'imputato; ha comunque richiamato l'esistenza di un orientamento minoritario contrario ma lo ha ritenuto non applicabile al caso concreto. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ritiene che la mancata osservanza del termine dilatorio non produca automaticamente nullità se il giudice dispone il rinvio preliminare ad altra udienza e concede un nuovo termine di 20 giorni; la rinotifica non è sempre necessaria quando il difensore sia informato del rinvio e rappresenti l'imputato.
art. 99, comma 1, cod. proc. pen.
L'avviso orale del rinvio rivolto al difensore equivale, ai fini della comunicazione, alla comunicazione all'interessato perché il difensore ha la rappresentanza tecnica e l'obbligo di informare l'assistito.
art. 420-bis e seguenti, cod. proc. pen.
Richiamati a titolo di confronto: le disposizioni sulla contumacia e sulle sue conseguenze non sono pienamente sovrapponibili all'ipotesi della citazione in appello notificata tardivamente quando il difensore è presente e ha eccepito il vizio.
art. 105, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il ruolo e i doveri del difensore tecnico; la Corte valorizza la funzione deontologica e la cooperazione tra difensore e assistito nella corretta informazione processuale.
art. 5 codice deontologico
Valorizzato nel senso che il dovere di lealtà del difensore implica che le norme processuali non siano strumentalmente usate per fini diversi da quelli loro assegnati; la correttezza dell'azione difensiva incide sulla valutazione della sanatoria del vizio.
artt. 337 e 582, 585 cod. pen.
Norme penali relative ai reati per cui Campanale è stato ritenuto responsabile (violenza a pubblico ufficiale e lesioni): la sentenza di merito, confermata, ha accertato la responsabilità per i fatti descritti.
Massime di principio
- La violazione del termine dilatorio di art. 601, comma 3, c.p.p. non determina automaticamente la nullità se il giudice, rilevato il vizio, rinvia l'udienza e concede integralmente un nuovo termine di 20 giorni, purché il difensore sia presente e debitamente informato del rinvio.
- L'avviso orale di rinvio al difensore presente in udienza può ritenersi sostitutivo della rinotifica, in ragione della rappresentanza tecnica e dell'obbligo del difensore di informare l'assistito.
- Se il difensore è assente o non vi è prova che l'imputato sia stato effettivamente informato del rinvio, sussiste invece il rischio che prevalga l'orientamento (minoritario) che richiede la rinotifica per assicurare l'integrale termine di 20 giorni.
- Quando la notifica è tardiva ma l'imputato ha comunque ricevuto l'atto o è a conoscenza dell'azione (es. arresti domiciliari nel procedimento), ciò rafforza la tesi della non nullità perché sono soddisfatte le esigenze di conoscenza e difesa.
- Per evitare contestazioni processuali è prassi consigliabile, quando possibile, provvedere alla rinotifica formale del decreto di citazione e dell'estratto del verbale contenente la nuova data, ove vi sia incertezza sulla reale informazione dell'imputato o del difensore.
- In caso di eccezione tempestiva della difesa, il giudice deve motivare se il rinvio abbia effettivamente ripristinato la garanzia del tempo utile per preparare la difesa; la valutazione è fattuale e richiede accertamento della presenza/informazione del difensore e della conoscenza dell'imputato.
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