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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9033/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame relativa al sequestro della somma di € 3.000 disposta con decreto di convalida del 4 agosto 2020 per il reato di furto. Il ricorrente contestava il mancato provvedimento di restituzione della somma dopo l'annullamento del decreto di convalida e deduceva difetto di motivazione e violazione di legge: a suo avviso, l'annullamento del decreto di convalida avrebbe dovuto determinare la restituzione del denaro al soggetto cui il bene era stato sequestrato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse e legittimazione a impugnare la mancata restituzione in quanto la somma era stata sequestrata a favore di altro soggetto (Cataldo Pantuso) e, nel frattempo, era stata restituita dalla Pubblica Accusa a quest'ultimo. La decisione impugnata aveva inoltre compiuto un accertamento (assenza di legittimazione del Durdevic) che il ricorso non aveva censurato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice del riesame in sede di rinvio: il giudice, dopo l'annullamento, deve decidere sulla vicenda cautelare e può avvalersi di poteri istruttori per accertare le condizioni di restituzione o dissequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e possibilmente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente anche al versamento di euro 3.000.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 19409/2021

    "una volta disposto l'annullamento, il giudice del riesame avrebbe dovuto verificare - anche tramite i propri poteri istruttori, attivabili quando necessari per garantire effettività all'impugnazione cautelare e tutela di uno dei diritti fondamentali compressi dal provvedimento cautelare (personale o reale che sia) - se la somma di denaro costituisse provento del furto, ovvero fosse stata trovata in possesso dell'indagato o di qualcuno dei suoi complici (il reato è anodinamente contestato come commesso "in concorso") e, di conseguenza, adottare la propria statuizione in merito al dissequestro"

    La sentenza rescindente ha affermato che, dopo l'annullamento, il giudice del riesame deve verificare l'effettivo titolare del denaro e se il denaro sia provento del reato, attivando se necessario lavori istruttori per decidere sul dissequestro/restaurazione.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 4312/2022

    Ha annullato l'ordinanza del riesame limitatamente all'omessa restituzione di quanto in sequestro al soggetto cui il denaro era stato sequestrato, richiamando l'obbligo di provvedere sulla restituzione al reale avente diritto.

  • Corte Cost., sentenza n. 186/2000

    Citata in relazione al principio che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta una sanzione (ammenda) a carico del ricorrente; la Corte ha ritenuto applicabile tale criterio nel conferire la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La legittimazione a richiedere la restituzione di somme sequestrate spetta al soggetto cui il denaro è stato direttamente sequestrato o al soggetto che risulti titolare del diritto alla restituzione; chi non è il reale avente diritto può essere carente di interesse e quindi di legittimazione ad impugnare.
  • Se, nel corso del procedimento, la somma sequestrata è stata restituita al presunto avente diritto, sorge una sopravvenuta mancanza d'interesse all'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di attualità della domanda.
  • Dopo l'annullamento di un decreto di convalida del sequestro, il giudice del riesame deve accertare (anche con poteri istruttori) se la somma costituisce provento del reato o appartiene effettivamente all'indagato/ai complici, per decidere sul dissequestro o sulla restituzione.
  • Le censure devono confrontarsi con gli accertamenti posti a fondamento della decisione impugnata: se il ricorso non contesta i nuovi accertamenti di fatto compiuti dal giudice del riesame (es. mancanza di legittimazione), il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, nei casi previsti, applicazione di una somma alla Cassa delle ammende quando non si dimostri l'assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.

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