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Sentenza

Sentenza n. 3877/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 523/25 pubblicata in data 30/09/2025 con cui il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ha deciso di condannare «il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute della somma totale di 2.793,65 oltre interessi legali dalla cessazione dei singoli anni scolastici al saldo; (…)».

Giustizia amministrativa202601748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto un'indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 523/25 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, notificata al Ministero il 1° ottobre 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.793,65, oltre interessi legali dalla cessazione dei singoli anni scolastici al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Dedotto il mancato pagamento, il ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'integrale esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza esecutiva e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato riconosceva il credito in modo documentato e che l'Amministrazione non aveva provato l'avvenuto pagamento, neppure integralmente. Il Ministero è stato ordinato a corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. È stato nominato, per il caso di perdurante inerzia e su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario dovrà determinare il residuo dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio di adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese legali in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata allegazione o documentazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'avvenuta integrale esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento consente di accertare l'inottemperanza quando la pretesa creditoria risulti adeguatamente documentata e non sia specificamente contestata.
  • In caso di inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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