Sentenza n. 498/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, n. 3122/2024, pubblicata il 16.10.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 12.02.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art.1, comma 121, l.107.2015 per gli a.s. 2022\23 e 2023\24 e condanna l’amministrazione convenuta alla relativa corresponsione, oltre accessori ex lege.””; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 3122/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 12 febbraio 2025 e rimasta ineseguita. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di euro 500,00 previsto dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione alla relativa corresponsione, oltre accessori di legge. È stata altresì chiesta, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la regolarità processuale del ricorso, la formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, pur essendosi costituito, non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Il Collegio ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione e dei suoi funzionari. Per il caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto processuale del giudizio di ottemperanza, unitamente alla comprovata formazione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico di euro 500,00 riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti della stretta esecuzione del comando giudiziale e senza estendere la cognizione a domande ulteriori o soltanto connesse al giudicato.
- L’esecuzione del comando contenuto in una sentenza passata in giudicato costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari competenti.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento a una statuizione giudiziale sufficientemente determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’azione esecutiva per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione presuppone il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
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