Cassazione Civile, Sentenza n. 10559/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso parziale di imposte relative agli anni 1990-1992 invocato dal contribuente ai sensi della disciplina di agevolazione per le vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (art. 9, comma 17, l. n. 289/2002). Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma dalla CTR, mentre l'Agenzia appellava in Cassazione sostenendo che la CTR non si era pronunciata su una questione sollevata in appello: l'assenza della residenza del contribuente in uno dei comuni indicati dal d.P.C.m. 15 gennaio 1991, requisito necessario per beneficiare del rimborso secondo l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 (art. 3 e 5) e la normativa successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi: la CTR avrebbe dovuto esaminare la questione della residenza sollevata dall'Ufficio in appello e ha errato nell'ammettere il rimborso nonostante il contribuente risiedesse nel Comune di Biancavilla, non ricompreso nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma (d.P.C.m. 15 gennaio 1991). Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Sono compensate le spese dei gradi di merito; il contribuente è condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito.
Norme richiamate
legge 29 dicembre 2002 n. 289, art. 9 comma 17
Norma che comprende i tributi versati negli anni 1990-1992 nel diritto alla restituzione per i soggetti colpiti dal sisma; la Corte la considera parte della disciplina agevolativa che condiziona il rimborso ai presupposti previsti dalle norme successive e connesse
legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 665
Rinvio operato dalla norma per l'individuazione dei soggetti colpiti al contenuto dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990; usata dalla Corte per collegare il diritto al rimborso ai requisiti di residenza stabiliti dall'ordinanza
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 3 e art. 5
«Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni ... i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ..." e "I soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 per fruire dei benefici ... devono produrre ... certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990.»
Stabilisce il requisito soggettivo fondamentale (residenza anteriore al sisma nei comuni indicati dal DPCM) e l'onere di prova attraverso il certificato di residenza; la Corte ha ritenuto che senza tale requisito il diritto al rimborso non sussiste
D.P.C.m. 15 gennaio 1991, art. 1
Contiene l'elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa dichiarati colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990
Elenco vincolante per individuare i beneficiari: la residenza in uno dei comuni indicati è condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni e ai rimborsi
codice di procedura civile, art. 112
Principio relativo alla prova dei fatti: la Corte richiama che il contribuente (attore) deve allegare e provare i fatti che legittimano la pretesa al rimborso
codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova; la Corte lo applica per confermare l'obbligo del contribuente di dimostrare il possesso dei requisiti di diritto al rimborso
d.lgs. n. 546/1992, art. 57 comma 2
La Corte chiarisce che l'amministrazione finanziaria può proporre in appello difese che negano la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso (mere difese) pur non costituendo nuove eccezioni precluse
codice di procedura civile, art. 360 primo comma n. 3 e n. 4
Norme che consentono la censura in Cassazione per violazione di norme processuali e di diritto: la Corte le ha ritenute idonee a fondare il ricorso dell'Agenzia per omessa pronuncia su questione decisiva e falsa applicazione di norme sostanziali
codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; applicata per rigettare il ricorso del contribuente senza rinvio
Massime di principio
- Per chiedere rimborsi tributari fondati su agevolazioni speciali (es. eventi sismici) il contribuente deve allegare e provare i requisiti soggettivi e temporali prescritti dalla normativa (es. residenza anteriore al fatto) e nel luogo indicato dalla normativa stessa
- L'Amministrazione finanziaria può, anche in grado di appello, sollevare difese che contestano la sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta di rimborso (tali contestazioni non sono soggette alle preclusioni tipiche delle eccezioni nuove)
- Se la normativa di riferimento individua espressamente i beneficiari mediante un elenco o un requisito formale (es. elenco di comuni in un DPCM e certificato di residenza), l'assenza del requisito comporta l'esclusione dal beneficio
- Il giudicato interno non impedisce all'appello motivato su un elemento della statuizione di riaprire la cognizione sull'intera questione correlata (fatto-norma-effetto), quindi il giudice di appello deve esaminare le questioni decisive anche se non erano state ampiamente trattate in primo grado
- Quando in Cassazione non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere il merito direttamente ai sensi dell'art. 384 c.p.c., evitando il rinvio
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