Cassazione Penale, Sentenza n. 41550/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché a) per alcuni titoli il giudice avrebbe quantificato gli aumenti di pena in misura superiore a quella delle pene fissate dal giudice della cognizione; b) non sarebbe stata adeguatamente motivata la misura dell'aumento per un ulteriore titolo; c) il giudice non si sarebbe pronunciato sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione, richieste dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondati i profili relativi ai punti a) e b): gli aumenti di pena applicati a due reati satellite (titoli 1 e 3) risultano contrari all'art. 671, comma 2, c.p.p. perché eccedono la somma delle pene inflitte in sede di cognizione e, unitamente all'aumento relativo al titolo 5), sono privi di adeguata motivazione. L'ordinanza è stata annullata limitatamente all'entità degli aumenti per i reati satellite e rinviata al Tribunale di Monza per nuovo giudizio, in diversa persona fisica, affinché ridetermini gli aumenti entro i tetti delle pene della cognizione, proceda alla necessaria sostituzione delle pene detentive in pecuniarie secondo criteri di giurisprudenza richiamata e motivi adeguatamente le ragioni degli aumenti. Sul punto c) (sospensione condizionale e non menzione) il ricorso è stato respinto: al momento della decisione la richiesta appariva palesemente inammissibile a causa di un titolo (sub 2) non compreso nella continuazione che già concedeva i benefici e perché le pene complessive rideterminate eccedevano il limite di due anni; tuttavia il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi nuovamente sui benefici se, dopo il ricalcolo, il limite dei due anni non venisse superato.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Il comma 2 vieta, nel riconoscimento della continuazione in executivis, di rideterminare la pena in misura superiore alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione per gli stessi titoli; la Corte l'ha applicato per annullare gli aumenti eccedenti.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata per il principio secondo cui, nel riconoscere la continuazione in executivis, il giudice deve non solo individuare il reato più grave e fissare la pena base, ma anche calcolare e giustificare in modo adeguato la quota parte di pena riferita ai reati satellite, in rapporto all'entità dei singoli aumenti.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
Richiamata in relazione ai criteri di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e al tasso di conversione che non deve essere meno favorevole al condannato rispetto a quanto già applicato.
Corte costituzionale, n. 183 del 2013
Citata per il principio che il giudice del rinvio deve essere diverso dalla persona che ha adottato il provvedimento annullato.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione in executivis il giudice non può rideterminare la pena complessiva in misura superiore alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione per gli stessi titoli (art. 671 c.p.p., comma 2).
- Il riconoscimento della continuazione richiede motivazione puntuale: occorre individuare il reato più grave, fissare la pena base e spiegare, con riferimento all'entità degli aumenti, la quota parte di pena attribuita ai reati satellite.
- Se la rideterminazione porta a un aumento della pena detentiva rispetto a quanto fissato in cognizione, il giudice deve valutare la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria secondo i criteri di giurisprudenza consolidata e applicare un tasso di conversione non meno favorevole al condannato di quello già usato.
- La mancata pronuncia su benefici come la sospensione condizionale o la non menzione può essere giustificata se, al momento della decisione, il riconoscimento del beneficio è chiaramente inammissibile (es. presenza di titolo non ricompreso nella continuazione che già incide sui limiti di pena). Tuttavia, se in seguito al ricalcolo delle pene il limite normativo (es. due anni per la sospensione condizionale) non è più superato, il giudice dovrà riesaminare la concessione dei benefici.
- In caso di annullamento dell'ordinanza, il rinvio per nuovo giudizio deve essere ad altro giudice (diversa persona fisica).
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