Cassazione Penale, Sentenza n. 1076/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di ingiuria non è più previsto dalla legge come reato. Per effetto di tale accertamento, l'annullamento è stato disposto ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p.; le questioni processuali dedotte (nullità e omessa valutazione delle attenuanti) sono rimaste prive di esame sostanziale in ragione dell'estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva assolto l'imputato dall'accusa di molestie continuate e lo aveva condannato per il reato di ingiuria. In appello il difensore ha sollevato tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata indicazione del capo di imputazione nella sentenza e nel decreto di citazione a giudizio; 2) nullità assoluta per il rigetto di istanza di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore; 3) omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nel trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello aveva poi ritenuto erroneamente la sentenza inappellabile e aveva ricondotto l'impugnazione a ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte.
Norme richiamate
art. 81 e art. 660 cod. pen.
La Corte d'appello aveva ritenuto, erroneamente, che la condanna riguardasse reati puniti con ammenda (richiamando tali articoli) e ne aveva dedotto l'inappellabilità della sentenza
art. 593 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere l'inappellabilità della sentenza; la Cassazione ha invece escluso che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi di inappellabilità
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma evocata dalla Corte d'appello per la riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione
art. 193, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di sentenze 'inappellabili' emesse dal giudice di pace; la Corte ha osservato che la sentenza del 2012 non rientrava nelle ipotesi previste da questa norma
art. 37 d.lgs. n. 274/2000
Citato rispetto alle ipotesi in cui la sentenza sarebbe inappellabile dall'imputato; la Corte ha escluso l'applicabilità al caso di specie
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte di Cassazione per disporre l'annullamento senza rinvio quando il fatto per cui era intervenuta la condanna non è più previsto dalla legge come reato
Massime di principio
- Se la condotta oggetto della condanna non è più prevista come reato dalla legge vigente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p.
- L'accertamento dell'estinzione o della sussistenza del reato sopravvenuto prevale sull'esame di eventuali nullità processuali: queste ultime possono rimanere inesaminate se la materia del contendere è venuta meno per cambiamento della normativa penale.
- Una erronea qualificazione del reato o della gravità (ad es. ritenere che la pena sia l'ammenda e che la sentenza sia inappellabile) non impedisce alla Corte di verificare la applicabilità delle norme sostanziali e processuali e, se necessario, di annullare la sentenza.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la normativa sostanziale vigente al momento della decisione impugnata per accertare se la condotta sia ancora punibile; se non lo è, prevale il rimedio dell'annullamento senza rinvio.
- Questioni procedurali (mancata indicazione del capo, rigetto istanza di rinvio, mancata applicazione di attenuanti) restano rilevanti ma possono essere superate dall'accertamento dell'estinzione del reato; se la pronuncia viene annullata per estinzione, non si procede a nuovo giudizio.
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